Tribunale di Ravenna, 12 novembre 2019 “I limiti di risarcibilità dei danni derivanti dall'attività sportiva del rugby”

Titolo

“I limiti di risarcibilità dei danni derivanti dall'attività sportiva del rugby”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Trib. Ravenna, sent. 12.11.2019

Massima

Il rugby è uno sport in cui la violenza non coincide con l'attività sportiva praticata, ma il contatto fisico è, tuttavia, inevitabile ed il rischio di lesioni è alto qualora non si rispettino le prescrizioni regolamentari, ovvero si superino i limiti del rischio consentito impiegando un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, del contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto o con la qualità delle persone che vi partecipano.

Keywords

Attività sportiva; rugby; rischio consentito; risarcibilità; attività pericolosa

Commento

La sentenza in esame trae origine da un evento lesivo ai danni di un giocatore verificatosi durante lo svolgimento di una partita amatoriale di rugby.

Più in particolare, parte attrice ricorreva al Tribunale di Ravenna per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in ragione della morte del congiunto avvenuta in conseguenza del trauma cranico subìto durante un'azione di gioco.

Secondo l'attore, infatti, era evidente una responsabilità della associazione sportiva e dei tecnici per aver fatto partecipare il danneggiato (senza alcuna certificazione di idoneità sportiva) ad una partita dove competevano persone di età e caratura tecnica differenti.

Parte convenuta contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande attoree; durante la fase istruttoria emergeva, inoltre, che la competizione si era svolta nel completo rispetto del regolamento c.d. “Old”, dove, per ragioni anagrafiche, alcune azioni di gioco tipo la “ruck” ed il “placcaggio”, ad alto impatto, sono vietati, essendo ammesso solo contatto fisico a basso impatto.

Ebbene, nella vicenda descritta, il Giudice considerava prima di tutto la natura dello sport praticato: il rugby, difatti, si qualifica come uno sport che contempla una c.d. "violenza eventuale", ove il contatto fisico è inevitabile ed il rischio di lesioni è alto qualora non si rispettino le prescrizioni regolamentari ovvero si superino i limiti del c.d. rischio consentito (ad esempio, impiegando un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato). Nel caso concreto, tra l’altro, vista la natura del tutto amatoriale della competizione, il rischio consentito appare inferiore rispetto ad una competizione agonistica o a una partita vera e propria.

Pertanto, dal momento che il danneggiato decideva autonomamente di partecipare all'allenamento e alla partita amatoriale e conosceva  il Regolamento “Old”, i rischi di tale sport e la necessità di idonea forma fisica, il Giudice desumeva che il danneggiato medesimo non poteva che essersi assunto il rischio degli eventi lesivi che potevano derivare dalle azioni di gioco compatibili con il c.d. rischio consentito per violenza od irruenza tipici dello sport del rugby.

Ne derivava che il trauma cranico del danneggiato, riscontrato in sede di autopsia, poteva quindi ascriversi ad una caduta accidentale sul terreno di gioco ovvero ad un contatto fisico rientrante comunque nelle regole proprie del gioco del rugby o, in ogni caso, nell'ambito del rischio consentito in tale tipo di sport "a violenza eventuale".

Per questi motivi, il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, rigettava integralmente le domande risarcitorie.

Precedenti conformi

Cass. civ., 12012/2002.

Essenziali riferimenti bibliografici

La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive: l'esperienza italiana, di C. GRANELLI, in Resp. Civ., 2016, fasc. 6; La responsabilità civile nello sport, di G. FACCI, in Resp. Civ., 2005, fasc. 7.

Autore

Greta Carriero, avvocato in Roma

 

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