Giuseppe Di Bari ricorre contro FIGC avverso decisione CFA FIGC relativa a sua inibizione

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giuseppe Di Bari (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio 1920) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 12/2019, assunta in data 16 settembre 2019 e comunicata alla parte interessata in pari data, con motivazione comunicata in data 24 ottobre 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 19/TFN - SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare FIGC, con cui è stata irrogata, in capo al sig. Di Bari, la sanzione della inibizione per mesi 6, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC.

Il sig. Di Bari chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del proposto ricorso:

- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertata e dichiarata la tempestività del reclamo proposto, dovendo il decorso dei termini processuali relativo ai procedimenti pendenti davanti alle giurisdizioni sportive ritenersi sospeso nel periodo feriale, di annullare la decisione impugnata, con la quale il predetto reclamo è stato dichiarato inammissibile per tardività e, per l’effetto, di disporre il rinvio alla Corte Federale d’Appello, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di reclamo;

- in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità dell’originale avviso di fissazione dell’udienza di discussione del deferimento per il mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 85, comma 2, CGS FIGC e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, e tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla gravata decisione, con precipuo riguardo alla pronuncia di primo grado del Tribunale Federale, con rinvio del procedimento al Giudice Federale di primo grado;

- nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità della decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di annullare la decisione medesima, con conseguente annullamento della sanzione della inibizione per 6 mesi, ovvero, ove ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rinviare gli atti alla Corte Federale di Appello;

- in via di subordine, nella denegata ipotesi di non proscioglimento del deferito, di riformare in melius la sanzione inflitta ovvero, ove ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto in merito alla denunciata violazione dei principi di proporzionalità e afflittività della sanzione, di annullare la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo per le violazioni anzi indicate e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi nel riformulare in melius la sanzione irrogata e annullata.