ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Decisioni su sig. Francini /FCI, Pol. Santa Bona Treviso/FIPE, Vibonese /FIGC. Ricorso Agropoli /FIGC / LND e CR Campania LND

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha assunto oggi le seguenti decisioni: - ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato il ricorso presentato dal sig. Angelo Francini avverso la decisione assunta dalla Commissione d’Appello Federale della Federazione Ciclistica Italiana per l’annullamento dell’Assemblea Straordinaria FCI del 4 dicembre 2011; -  ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società ASD Polisportiva Santa Bona Treviso contro la Federazione Italiana Pesistica (FIPE) per la riforma della sentenza della Corte di Appello Federale che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ripetuta associazione sportiva dilettantistica avverso la sentenza del giudice sportivo che aveva comminato la sanzione della squalifica di mesi tre all’associazione medesima, in persona del relativo legale rappresentante pro tempore; - ha respinto il ricorso presentato dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. contro la FIGC per l’annullamento della decisione della Corte Federale FIGC del 12 aprile u.s. con la quale era stata confermata la sanzione consistente nella comminazione di un punto di penalizzazione in classifica alla società ricorrente, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, inoltre, ha ricevuto oggi un ricorso della società U.S. Agropoli contro la FIGC, la LND e il Comitato Regionale Campania LND-FIGC. L’istanza riguarda la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Campania della FIGC n. 107 inerente il ricorso in appello della ricorrente avverso la delibera del Giudice sportivo Territoriale sulla gara Città di Pompei/Agropoli del 12.11.2011 (pubblicata sul C.U. n. 74 del 9 febbraio 2012 del Comitato Regionale), contenuta nel C.U. n. 101 del 20 aprile 2012 del Comitato Regionale Campania, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Città di Pompei, era stata disposta, a carico della società Agropoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) del codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per violazione di quanto disposto dall’art. 22, comma 6, del codice di Giustizia Sportiva.