ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: L'U.S. Latina Srl ricorre contro la Paganese Calcio 1926 e la FIGC

7-ALTA-CORTEE' stato depositato presso la segreteria dell’Alta Corte un ricorso da parte della società U.S. Latina Calcio S.r.l. contro la Paganese Calcio 1926 S.r.l. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, sez. II L.I.C.P, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Paganese Calcio, è stata annullata la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, ed è stata disposta la ripetizione della gara Paganese-Latina valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale di prima Divisione – Girone B.

 

La società ricorrente chiede, in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare, con decreto presidenziale, emesso inaudita altera parte, o, in subordine, con ordinanza collegiale, l’esecuzione della suddetta decisione della Corte di Giustizia Federale.

Nel merito, la società ricorrente chiede di annullare, all’esito del deposito delle motivazioni da parte della Corte di Giustizia Federale, la suddetta decisione della stessa Corte e di confermare la decisione del giudice di primo grado, applicando, per l’effetto, in capo alla società Paganese, la sanzione sportiva della perdita della gara Paganese-Latina con il punteggio di 0-3. Da ultimo si rappresenta che la società ricorrente ha, altresì, depositato in data odierna, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice dell’Alta Corte, istanza per l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere, indirizzata al Presidente Chieppa.