Ricorso della Procura FIR contro il sig. Nardi e la società FTGI Rugby Ligues

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR) nei confronti del sig. Fabio Nardi e della Società FTGI Rugby Ligues avverso la decisione n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR e depositata in data 20 maggio 2019. Questa sentenza ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIR n. 6, s.s.18/19, depositata il 9 aprile 2019, che aveva irrogato, a carico del sig. Fabio Nardi, le sanzioni della interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 20, n.1, RG FIR, della ulteriore interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 21, n.1, RG FIR, per un totale complessivo di 48 mesi, nonché della interdizione per altri due mesi, per la violazione dell'art. 28, n. 1, lett. i) e j), RG FIR, e, a carico della società FTGI Rugby Ligues ASD, la sanzione pecuniaria pari ad € 250,00.

La Procura Federale FIR chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata della CFA FIR, per violazione di norme di diritto e per carenza di motivazione e, per l'effetto, in accoglimento delle richieste già formulate dal Procuratore Federale FIR in sede di appello, di confermare le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale FIR a carico degli incolpati con la decisione n. 6 ss 18/19, depositata il 9 aprile u.s.;

in via gradata, di condannare gli incolpati alla sanzione ritenuta più corretta;

in via ulteriormente subordinata, nella misura in cui il Collegio dovesse ritenere nulla la decisione del Giudice di prime cure endofederale, di acclarare la validità dell'applicazione della sanzione di comune accordo richiesta dalle parti in primo grado, ovvero, se del caso, di disporre il rinvio alla CFA FIR, in diversa composizione, enunciando i principi di diritto ai quali il Giudice del rinvio deve attenersi.