TAS 2018 “Interesse ad agire innanzi al TAS di Losanna da parte delle Federazioni Sportive Nazionali”

Titolo

Interesse ad agire innanzi al TAS di Losanna da parte delle Federazioni Sportive Nazionali

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), Ad Hoc Division, procedimenti n. 2018 AG 01-02-03-04-05-06 del 22 agosto 2018

Massima

Nell’ambito di competizioni internazionali, le federazioni sportive nazionali hanno interesse a garantire che i criteri di ammissibilità dei giocatori siano applicati in modo uniforme al fine di creare una "parità di condizioni" per tutti i concorrenti nella competizione. Nel caso di specie, le federazioni hanno altresì dimostrato le conseguenze che subirebbero in conseguenza della decisione di ammettere alla competizione anche giocatori professionisti, incluso lo spreco di fondi che erano stati investiti nello sviluppo di talenti dilettanti per i Giochi Asiatici nei loro rispettivi paesi.

Keywords

Federazioni Sportive Nazionali; interesse ad agire; competenza; professionismo e dilettantismo; criteri di ammissione.

Norme di riferimento

Art. 1 Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games:

Lo scopo del presente Regolamento è di fornire, nell'interesse degli atleti e dello sport, la risoluzione mediante arbitrato di tutte le controversie di cui alla Regola 61 della Carta Olimpica, quando sorgono durante le Olimpiadi o durante un periodo di dieci giorni precedenti la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici”.

 

Art. 34Constitutionand Rules of the Olympic Council of Asia (OCA):

Sarà previsto un Collegio Arbitrale proposto dal Presidente dell’Olympic Council of Asia…per tutte le non risolte controversie, incluse quelle relative alla validità di un NOC o di altre organizzazioni sportive riconosciute da OCA…”

 

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 Scarica qui il testo del provvedimento in PDF