Tribunale di Tivoli, 10 ottobre 2018. "La responsabilità ex art. 2050 c.c. dell'organizzatore di gare motociclistiche"

Titolo

 

“La responsabilità ex art. 2050 c.c. dell’organizzatore di gare motociclistiche

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Tivoli, sent. del 10 ottobre 2018.  

Massima

Nonostante l’indeterminatezza del concetto di «mezzi idonei ad evitare l’evento», rientrano tra le misure idonee che l’esercente l’attività pericolosa deve adottare tutte quelle previste da norme legislative o regolamentari che disciplinano l’esercizio dell’attività medesima. Con particolare riguardo all’ organizzazione di gare motociclistiche, deve guardarsi alle norme regolamentari nonchè alle disposizioni specifiche contenute nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all’impianto in questione”.

Keywords

Responsabilità civile – attività pericolosa – responsabilità oggettiva – nesso di causalità – onere della prova

Commento

La vicenda in esame trae origine da un sinistro verificatosi nel corso di una gara motociclistica dove uno sportivo riportava alcuni danni alla persona; quest’ultimo, infatti, nel cadere in prossimità di una curva veniva conseguentemente travolto dagli altri partecipanti alla gara.

In seguito all’accaduto la vittima chiedeva all’organizzatore della gara il risarcimento dei danni patrimoniali (a titolo contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2050, o, in subordine, ex artt. 2049, 2051 e 2043 c.c.) e non patrimoniali subiti.

Ciò in quanto, secondo parte attrice, la pista era stata realizzata in maniera errata e, per questo, il direttore di gara si rendeva negligentemente impossibilitato a controllare il corretto svolgimento della gara e ad interromperla in caso di incidente.

Si costituiva parte convenuta affermando di essere in possesso di tutti i certificati e di tutte le autorizzazioni occorrenti per il corretto svolgimento dell’attività sportiva; la stessa dichiarava, altresì, che tutti i piloti avevano avuto la possibilità di effettuare prove libere in pista e che parte attrice non aveva segnalato alcuna anomalia del terreno, come tutti gli altri partecipanti alla gara.

 L’organizzatore convenuto in giudizio chiamava in causa la sua impresa assicuratrice e il direttore di gara per essere comunque manlevato in caso di soccombenza.

Il Tribunale di prime cure qualificava la responsabilità dell’organizzatore secondo le disposizioni di cui all’art. 2050 c.c.

Più in particolare, il Giudice applicava le regole tipiche di tale responsabilità, in base alle quali sul danneggiato incombe la prova del danno e del nesso di causalità. Il danneggiante può, invece, provare l’interruzione del nesso causale per il fatto del danneggiato o di terzi, salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento lesivo.

Con specifico riguardo all’attività di organizzazione di gare motociclistiche, si intendono adottati tutti i mezzi idonei ad evitare l’evento quando l’organizzatore ha rispettato tutte le disposizioni specifiche contenute nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all’impianto.

Il Giudice di merito evidenziava che non può dirsi integrata la prova liberatoria del danneggiante.

Infatti, in base a quanto emergeva dai certificati di omologazione depositati, l’organizzatore convenuto era tenuto a “picchettare e fettucciare” l’intero percorso di gara.

Dai documenti probatori depositati emergeva che l’attività descritta non veniva correttamente espletata dal convenuto e, per questo, risultava integrato il nesso di causalità fra l’attività pericolosa dell’organizzatore e l’evento dannoso verificatosi al danneggiato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni evidenziate, il Tribunale di prime cure riconosceva in capo all’organizzatore una responsabilità ex art. 2050 c.c. e individuava come solidalmente responsabile dell’accaduto ex art. 2055 c.c. anche il direttore di gara.

Da ultimo, il Giudice accoglieva le domande di manleva rivolte all’impresa assicuratrice.

Precedenti conformi

Cass. civ., 24-11-2003, n. 17851; Cass. civ., 08-10-1970, n. 1895; Cass. Civ., 28- 04 - 2010 n. 10191; Cass. civ., 20-02-1997, n. 1564.

Riferimenti bibliografici 

R. MAZZON, Responsabilità per attività pericolosa: gli sport sono tutti pericolosi? In personaedanno.it; L. SANTORO, Sport estremi e responsabilità, Milano, 2008.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in giurisprudenza

 

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