Istanza di arbitrato dell’Agente Fausto Pari contro la società Cosenza Calcio

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti del CONI, nell'interesse di TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Fausto Pari, contro la società sportiva Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in virtù dei seguenti contratti di mandato:

 

  • mandato del 17 luglio 2019, con il quale è stato conferito in via esclusiva a TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Fausto Pari, l’incarico per l'intermediazione relativa al trasferimento dalla società U.S. Sassuolo al club calabrese del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jeremie Broh;
  • mandato del 31 luglio 2019, con il quale è stato conferito in via esclusiva a TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Tullio Tinti, l’incarico per l'intermediazione relativa al trasferimento dalla società U.S. Sassuolo al club calabrese del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Pierini;
  • mandato del 23 agosto 2019, con il quale è stato conferito in via esclusiva a TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Fausto Pari, l’incarico per la conclusione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Leandro Greco.

L'istante TMP Soccer chiede al Collegio di Garanzia di condannare la società Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della somma di Euro 23.500,00 più Iva, oltre agli interessi moratori o, in subordine, agli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni altra spesa connessa all'arbitrato.