TNAS: Comunicazioni sulla controversia Dike Basket Napoli S.S.D. a r.l./FIP e Laura Gelfusa

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in relazione alla controversia Dike Basket Napoli S.S.D. a r.l./FIP e Laura Gelfusa, comunica che, in data odierna, il Presidente, con proprio provvedimento:

·         Vista l’istanza pervenuta l’8 febbraio 2012 con la quale la società ricorrente Dike Basket Napoli S.S.D. a rl - facendo seguito all’istanza di arbitrato presentata in data 19 gennaio 2012 nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e di Laura Gelfusa – ha chiesto, ex art. 23 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, che il Presidente del Tribunale: sospenda in via cautelare l’efficacia della sentenza di appello emessa dalla Corte Federale e, di conseguenza, di tutti gli atti ad essa conseguenti e presupposti, primo fra tutti la ratifica del lodo arbitrale e, quindi l’inibizione al tesseramento comminata alla società; in subordine, sempre in via cautelare, sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla possibilità di tesserare atlete in entrata.

·         Vista la memoria depositata dalla Federazione Italiana Pallacanestro in data 10 febbraio 2012.

·         Ritenuto sussistente la situazione di danno grave e irreparabile per la prossima scadenza (28 febbraio 2012) del termine fissato, a pena di decadenza, in ordine ai tesseramenti.

·         Rilevato che nessuna valutazione del fumus è consentita, allo stato, non risultando ancora depositata la motivazione della decisione di rigetto della Corte Federale, trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro alla società e ai difensori delle parti a mezzo posta elettronica in data 20 dicembre 2011.

·         Ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla possibilità di tesserare atlete in entrata, riservando ad una successiva pronuncia presidenziale ulteriori determinazioni da adottare nei cinque giorni successivi al deposito, a cura della parte più diligente, della motivazione della decisione presso la Segreteria del TNAS. Ogni pronuncia in sede cautelare sarà di competenza del Collegio arbitrale qualora, alla data sopra menzionata, il Collegio risulterà costituito.