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Procura CONI e Procura FISE ricorrono contro decisione CFA FISE su caso Giuseppe Felici

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, con la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), in persona del Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, e del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Angelo Martucci, nei confronti del sig. Giuseppe Felici e della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per la riforma della decisione n. 02/2017 della Corte Federale di Appello della F.I.S.E. del 17/05/2017, pubblicata in data 18/5/2017 che, in accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Giuseppe Felici, depositato in data 6/4/2017, ha sancito l’intervenuta estinzione del giudizio per l’asserita violazione dell’art. 56, comma 1, R.G. FISE, ritenendo non rispettato il termine di 90 giorni entro il quale il giudice di primo grado endofederale avrebbe dovuto emettere la decisione impugnata.
A seguito di controlli antidoping svoltisi in occasione dei “Campionati Giovani Cavalli” di Arezzo dell'11/10/2015, il cavallo montato dal Felici è stato trovato positivo alla sostanza "BENZOILECGONINA” e, per questo, ha ottenuto un periodo di sospensione fino al 13/12/2015: in conseguenza dell’accaduto, con atto di incolpazione e deferimento depositato il 16.05.2016, la Procura Federale ha deferito il tesserato Felici “per la violazione dell'artt. 2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. e del Regolamento EAD - ECM, per quanto applicabile”; successivamente, con decisione del 23/2/2017, pubblicata in data 25/3/2017, il Tribunale della F.I.S.E. aveva irrogato all’incolpato la sanzione della sospensione dell’autorizzazione a montare a cavallo per la durata di 6 mesi.


Le ricorrenti Procure chiedono al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello della F.I.S.E., di accogliere il presente ricorso e, in via gradatamente subordinata:
• di riformare la sentenza impugnata, ritenendo non estinto il procedimento in primo grado e, per l’effetto, decidere la controversia senza rinvio, ai sensi dell’art. 62, comma 1, C.G.S. CONI, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale Federale F.I.S.E. del 23.03.2017, pubblicata sul sito federale il 25.03.2017;
• di riformare la sentenza impugnata, ritenendo non estinto il procedimento in primo grado e, per l’effetto, rimettere gli atti alla Corte Federale di Appello F.I.S.E. in diversa composizione, indicando il principio di diritto cui questa dovrà attenersi per la pronuncia nel merito del procedimento disciplinare.

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