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Quarta Sezione: le determinazioni odierne

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal cons. Dante D’’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) HA ACCOLTO il ricorso presentato dal sig. Ugo Lopez contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIT n. 3/2017 del 17-24 febbraio 2017, la quale, nel respingere il reclamo proposto dallo stesso sig. Lopez, ma in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, ha determinato la sanzione inibitiva a carico del ricorrente in mesi due - in luogo dei sei mesi di inibizione irrogati in primo grado -, “confermando nel resto la decisione impugnata, anche con riferimento alla sanzione pecuniaria irrogata (pari ad € 3.000,00)", per l'asserita violazione degli artt. 1, comma 2, e 7 del Regolamento di Giustizia della FIT.

 

2) HA RESPINTO il ricorso presentato, in data 28 aprile 2017, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FCI (I^ Sezione), pronunciata e comunicata il giorno 3 aprile 2017, con la quale è stata confermata integralmente, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione per tre mesi, irrogata dal Tribunale Federale della FCI (I^ Sezione) con decisione resa in data 5 gennaio, per l'asserita violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI (principio di lealtà e correttezza) in relazione agli artt. 3 e 9 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

 


HA RIMESSO ALLE SEZIONI UNITE LA TRATTAZIONE del ricorso presentato, in data 22 aprile 2017, dal sig. Angelo Citracca avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a tre mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI e del ricorso (iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2017) presentato, in data 2 maggio 2017, dal sig. Giovanni Savio contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FCI, di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell’inibizione per 3 mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.

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