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Ricorsi di Palermo, Pescara ed Empoli contro la Lega Serie B

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto tre ricorsi presentati congiuntamente dalla società UNIONE SPORTIVA CITTÀ DI PALERMO S.p.a., dal presidente pro-tempore Maurizio Zamparini, dalla società DELFINO PESCARA 1936 S.p.a., dal presidente pro-tempore Daniele Sebastiani, e dalla società EMPOLI FOOTBALL CLUB S.p.a., dal presidente pro-tempore Fabrizio Corsi, contro la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (LNPB).  

 

-       Con il primo ricorso le società ricorrenti chiedono al Collegio la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della LNPB di escluderle, in quanto retrocesse dalla serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi (D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016, comma 1-bis), nonché la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto  1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha appunto stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega di Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A accantonata nella stagione precedente.

 

Con il secondo ricorso le società ricorrenti chiedono al Collegio la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della LNPB di fare gravare sulle medesime un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, da valere a decurtazione delle somme (derivanti dalla commercializzazione dei diritti TV) che la LNPA distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, nonché la declaratoria di nullità/annullamento delle delibere (di approvazione della norma contenuta all’art. 1, punto 1.1, Capo I del Codice di Autoregolamentazione della LNPB) assunte dalla LNPB in data 8.7.2009, 29.11.2012, 20.1.2014 e 15.4.2014, e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 769 del 13 giugno 2017, con la quale la LNPB ha imposto che entro il 30 giugno 2017 tutte le società, contestualmente all’iscrizione e quale condizione di ammissione al Campionato di Serie B, dovranno inviare alla stessa LNPB un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A;

 

-       Con il terzo ricorso le società ricorrenti chiedono al Collegio la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere in cessione dalle società iscritte al proprio campionato (tra cui le ricorrenti) gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l’eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell’art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

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