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Roscini ricorre contro la FCI per l'inibizione decisa della CFA FCI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FCI, di cui al C.U. n. 14/2017 del 27 luglio, con la quale è stata confermata integralmente, a suo carico, la sanzione dell’inibizione per 1 anno e 4 mesi, pronunciata dal Tribunale Federale della FCI, all'esito del giudizio di primo grado, per l’asserita violazione degli artt. 1, comma 1, e 56, commi 2 e 51, del Regolamento di Giustizia della FCI (violazione dell’obbligo di astenersi dalle attività in ambito federale, durante il periodo di inibizione di 3 mesi, precedentemente irrogata in capo al ricorrente).

 

Il sig. Roscini chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:

- in via principale, in integrale accoglimento del ricorso presentato ed in riforma della suddetta decisione impugnata della CFA FCI, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione addebitatagli, con la formula “perché il fatto non sussiste”;

- in via subordinata, in accoglimento del suddetto ricorso, di annullare la decisione impugnata per carente o insufficiente motivazione e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto, compreso l’accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nel reclamo, ex art. 45 del Regolamento di Giustizia FCI.

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