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Ricorso di Cosimo D'Eboli contro la FIGC e la Procura Federale

Colelgio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Cosimo D'Eboli (all’epoca dei fatti direttore generale della Paganese) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché contro la Procura Federale della F.I.G.C. e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. 131/CFA del 17 maggio 2017 e (completa di motivazioni) sul C.U. n. 030/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale di primo grado - Sezione disciplinare (che aveva ritenuto lo stesso D'Eboli responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. illecito sportivo), con conseguente irrogazione allo stesso della pena dell'inibizione per 3 anni e 6 mesi e dell'ammenda pari ad euro 60.000,00), è stata ridotta, a carico del ricorrente, la sanzione pecuniaria ad Euro 10.000,00, mentre è stata integralmente confermata la sanzione dell'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio (tre anni e sei mesi).

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:

                                                                       

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, della decisione impugnata;

- conseguentemente, di disporre l'annullamento della suddetta decisione impugnata, ex art. 62 CGS CONI, con totale cancellazione delle sanzioni statuite a suo carico;

- in subordine, una volta esclusa la responsabilità dello stesso ricorrente per illecito sportivo, di riformare in parte la pronuncia gravata, con derubricazione della violazione al medesimo ascrivibile in omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, CGS (previo rinvio ai giudici di seconde cure) e con applicazione nei suoi confronti della punizione minima (sei mesi) prevista dal successivo comma 8 della succitata disposizione, o, in via ulteriormente gradata, di ridimensionare il provvedimento disciplinare nella diversa misura ritenuta di giustizia;

- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione in parola

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