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Calendario delle udienze a Sezioni Unite del 7 novembre

Collegio di Garanzia

La prossima sessione di udienze a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia si terrà martedì 7 novembre 2017, a partire dalle ore 14.00.

 

Questo il calendario dei ricorsi che saranno esaminati:

1)      ricorso, presentato il 22 settembre 2017, dal sig. Fernando Antonio Arbotti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite (C.U. FIGC del 25 agosto 2017, n. 033/CFA) con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62/2016, sono state confermate dall'organo di secondo grado l'inibizione di 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e dell'ammenda di € 50.000,00, precedentemente irrogate con decisione della CFA del 22 luglio 2016 (CU n. 010/CFA), per l’asserita violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 2, e 6, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC;

 

2)      ricorso, presentato il 25 settembre 2017, dal sig. Cosimo D'Eboli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della F.I.G.C. e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, (C.U. n. 030/CFA del 25 agosto 2017), con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale di primo grado - Sezione disciplinare - è stata confermata, a carico del ricorrente, l'inibizione per 3 anni e 6 mesi ed è stata ridotta in € 10.000,00 la sanzione pecuniaria dell’ammenda, per l’asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.;

 

3)      ricorso, presentato il 25 settembre 2017, dal sig. Antonio Mazzei contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della F.I.G.C. e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017), con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria, è stata ridotta, a carico del ricorrente, l'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio ad anni tre, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.;

 

4)      ricorso presentato, in data 9 ottobre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi e dei Procuratori Nazionali, avv. Thomas Martone e prof. avv. Maria Elena Castaldo, contro Michele Barbone (Presidente FIDS), Davide Cacciari, Giovanni Costantino, Michele Lauletta, Gianluca Matarese, Roberto Musiani, Edilio Pagano, Piercarlo Pilani, Alberto Pregnolato, Sergio Rotaris, Fernando Tiberio, Christian Zamblera, nonché nei confronti della Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.),  avverso la decisione della Corte Federale d'Appello F.I.D.S., pubblicata il 18 settembre 2017 (C.U. n. 8/2017), con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla Procura Federale e dai Procuratori Nazionali dello Sport, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale, che ha dichiarato l'azione disciplinare promossa nei confronti dei suddetti tesserati, con atto di deferimento del 21 aprile 2017, inammissibile per difetto di titolarità in capo al Procuratore Generale dello Sport, nonché improcedibile per difetto di legittimazione dei Procuratori Nazionali dello Sport applicati.

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