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La Procura Generale ricorre contro la FID

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI contro la Federazione Italiana Dama e nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Dama e di Giorgio Nanì La Terra per l’annullamento  della decisione della Corte Federale d'Appello della FID, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti dell'incolpato, Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID, datata 25 luglio 2017, prot. n. 1396 del 26 luglio 2017, che ha disposto la radiazione dello stesso sig. La Terra  per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, per aver egli "stesso proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati".

 

La ricorrente Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia:

-          di dichiarare l'ammissibilità del reclamo proposto dal sig. Giorgio Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID e, per l'effetto, di annullare la gravata decisione della Corte Federale d'Appello FID;

-          di dichiarare la nullità dell'intero procedimento disciplinare promosso dal Procuratore Federale FID con deferimento notificato il 30 dicembre 2016, a causa dell'omessa iscrizione del fascicolo d'indagine da parte dello stesso Procuratore Federale, nonché per la mancata concessione all'incolpato delle facoltà difensive previste dall'art. 46, comma 4, del Regolamento di Giustizia FID;

-          di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare relativo alla medesima incolpazione, perché l'inizio del procedimento disciplinare è stato fissato oltre il termine previsto dall'art. 35, comma 1, del Regolamento di Giustizia FID e perché il procedimento di primo grado si è concluso ben oltre il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 41, comma 1, del suddetto Regolamento di Giustizia FID; 

-          di dichiarare l'estinzione dei due procedimenti disciplinari promossi nei confronti del sig. Nanì La Terra dal Procuratore Federale FID, perché la motivazione della decisione pronunciata dal Tribunale Federale il 22 giugno 2017 è stata depositata il 26 luglio 2017 e quindi ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 38, comma 6, del Regolamento di Giustizia FID;

-          infine, di annullare la decisione impugnata per assoluta carenza di motivazione circa i criteri adottati nell'irrogazione della radiazione, rinviando alla Corte Federale d'Appello in diversa composizione, affinché provveda ad irrogare una diversa sanzione che tenga conto della specifica fattispecie, motivando opportunamente circa i criteri di calcolo della sanzione stessa.

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