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Premio rendimento calciatore Ljajic, l'AS Roma ricorre contro C.F. Fiorentina, FIGC e LNPA

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.S. Roma S.p.A. nei confronti della società C.F. Fiorentina S.p.A., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 47/CFA del 9 ottobre 2017, che, nel confermare, seppure con diversa motivazione, la decisione di primo grado endofederale resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche -, dichiarata preliminarmente inammissibile l’istanza di “interpretazione” proposta innanzi al medesimo Giudice federale di prime cure dalla LNPA, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A., confermando la condanna, a carico della stessa, al pagamento dell’importo di € 1.000.000,00, oltre IVA,  ed € 5.000,00, a titolo di spese oltre accessori, in favore della A.C.F. Fiorentina S.p.a., per la corresponsione del “premio di rendimento”, di cui alla lettera a) del modulo 146/A, denominato “Eventuali premi di rendimento da riconoscersi alla Società cedente”, allegato al contratto stipulato tra le due Società in data 28 agosto 2013, nell’ambito dell’accordo di cessione delle prestazioni professionali sportive del calciatore Adem Ljajic.

 

L’A.S. Roma chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in via principale:

-          accertata e dichiarata la denunciata violazione di norme di diritto e/o il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, di annullare la decisione impugnata della Corte Federale d’Appello FIGC, e, comunque, per l’effetto:

               

-          di accertare e dichiarare l’immeritevolezza della clausola contrattuale, oggetto del presente giudizio, di cui alla lettera a) del modulo 146/A, annesso al contratto stipulato il 28 agosto 2013 tra le suddette Società, A.S. Roma S.p.a. e A.C.F. Fiorentina S.p.a., nella parte in cui prevede la maturazione del premio “a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza”, e/o la mancanza di causa della stessa e/o la sua contrarietà all’ordine pubblico sportivo e/o il suo contrasto con l’Ordinamento federale e/o con quello sportivo e/o giuridico generale dello Stato e, di conseguenza, dichiarare che la ricorrente nulla deve alla A.C.F. Fiorentina S.p.a., rigettando, ove occorra, il ricorso che la stessa compagine toscana ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – di richiesta di condanna della A.S. Roma S.p.a. a versare il premio di € 1.000.000,00, oltre IVA;

 

-          di accertare e dichiarare l’illegittimità della norma di cui all’art 102, comma 3 bis, delle NOIF della FIGC, nella parte in cui si ritenga che la stessa sia o possa intendersi estesa agli accordi economici con i quali le società pattuiscono premi (denominati) di rendimento del tutto sganciati e svincolati dalla prestazione sportiva del calciatore ceduto o, comunque, che prevedono l’obbligo di corrispondere tali “premi” anche nell’ipotesi di avvenuta cessione del calciatore ad altro club e, quindi, anche “a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza”, e, di conseguenza, di dichiarare che nulla la A.S. Roma deve alla A.C.F. Fiorentina per i titoli di causa, rigettando, ove occorra, il ridetto ricorso della stessa A.C.F. Fiorentina proposto innanzi il Tribunale Federale Nazionale di primo grado endofederale;

 

-          in subordine, accertata e dichiarata la denunciata violazione di norme di diritto e/o il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, di annullare la decisione impugnata della Corte Federale d’Appello FIGC, e comunque, per l’effetto: di accertare e dichiarare che la CFA FIGC ha errato ad interpretare e/o applicare i regolamenti delle istituzioni sportive federali e/o UEFA (e, in particolare, della Regulations Uefa Champions League, 2015/2018 Cycle, 2016/2017 Season) e/o ha violato l’applicazione degli stessi e, per l’effetto, di dichiarare che la terza posizione in classifica nel campionato di Serie A, stagione sportiva 2015/2016, ha consentito alla A.S. Roma di prendere parte ai turni preliminari (play-off) della competizione UEFA Champions League (e non già quella denominata UEFA Europa League) e, di conseguenza, statuire che nulla la A.S. Roma deve alla A.C.F. Fiorentina a titolo di premio di € 1.000.000,00, rigettando, per quanto occorra, il relativo ricorso della stessa A.C.F. Fiorentina innanzi al Tribunale di primo grado endofederale".

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