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Seconda Sezione dichiara cessata materia del contendere su ricorso Gianpaolo Pozzo contro FIGC

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE in merito al ricorso presentato dal sig. Gianpaolo Pozzo (socio e “patron” della società Udinese Calcio S.p.A.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, le cui motivazioni sono state pubblicate con il C.U. n. 035/CFA del 1 settembre 2017, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento dello stesso Organo requirente, statuita in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, è stata annullata la pronuncia di primo grado, con rinvio ai Giudici di prime cure per l'esame di merito;


2) HA RESPINTO il ricorso presentato dal dott. Maurizio Magri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. FIGC n. 036/CFA del 1 settembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 42/2017, è stata irrogata, a carico del ricorrente, "la sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi 6, nonché a pagare un'ammenda per € 10.000,00", per l'asserita violazione dell'art. 1 bis del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC. Ha, altresì, condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

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