Ricorso di Carlo Roscini contro Federciclismo

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dal sig. Carlo Roscini (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Umbria FCI) contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I.  Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. I^ Sezione (C.U. n.17/2017  del 30 novembre 2017), con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 75/2017, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione dell’inibizione per 10 mesi e 20 giorni, per la violazione degli artt.1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in riforma della sentenza già emessa dalla medesima CFA in data 27 luglio 2017, che aveva precedentemente irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per un anno e quattro mesi.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

-          in via principale, in integrale accoglimento del presente ricorso, accertata la violazione del principio di diritto affermato nella decisione n. 75/2017 ed in totale riforma della decisione impugnata, di essere assolto senza rinvio da ogni incolpazione ascrittagli con la formula "perché il fatto non sussiste";

-          in via subordinata, di annullare senza rinvio la ripetuta decisione della CFA FCI e di essere assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" con riferimento al punto n. 3 del ricorso; di disporre il rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, dettando lo specifico principio di diritto con riferimento ai punti nn. 2, 4 e 5 della sentenza.