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Due udienze della Quarta Sezione il prossimo 15 gennaio

Collegio di Garanzia

Il cons. Dante D’Alessio ha stabilito la data della prossima sessione di udienze della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, da lui presieduta.

La Quarta Sezione si riunirà il prossimo 15 gennaio 2018, a partire dalle ore 15.00, e sarà preordinata ad esaminare i ricorsi di seguito indicati:

 

1. Ricorso del 7 novembre 2017, della Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID nonché del sig. Giorgio Nanì La Terra per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID del 10 ottobre 2017 nell'ambito del procedimento aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti di Giorgio Nanì La Terra, che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente, per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, per aver egli "stesso proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati";

2. Ricorso presentato il 13 dicembre 2017, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della F.C.I. (I^ Sezione), con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 75/2017, è stata irrogata, al ricorrente, la sanzione dell’inibizione per 10 mesi e 20 giorni, per la violazione degli artt.1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in riforma della sentenza già emessa dalla medesima CFA in data 27 luglio 2017, che aveva precedentemente irrogato allo stesso ricorrente la sanzione dell’inibizione per un anno e quattro mesi.

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