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La Procura Federale FIR e altri ricorrono contro la decisione CFA FIR relativa ad Amore, Innocenti, Lorigiola e Zanovello già impugnata dalla Procura Generale CONI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto i ricorsi della Procura Federale FIR, di Zanovello, di Amore e di Lorigiola avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) n. 1  s. s. 2017/2018, emessa il 5 dicembre 2017 e pubblicata il successivo 14 dicembre, la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Amore, Innocenti, Lorigiola e Zanovello, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3, s.s. 2017/2018, pubblicata il 18 ottobre 2017, e, per l'effetto, ha dichiarato inammissibile l’appello di Innocenti e rideterminato le sanzioni, a carico di Amore, Lorigiola e Zanovello, nella misura di 4 mesi di interdizione ciascuno, in luogo dell'interdizione per 6 mesi, a carico di Amore e Lorigiola, e per 18 mesi in capo a Zanovello, per la violazione dell'art. 20, comma 2, R.G. FIR e degli artt. 4, 5, 7 e 9 del Codice Etico della FIR.

 

1)      La Procura Federale della FIR chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, in accoglimento delle richieste formulate dal Procuratore Federale in sede di appello, di confermare le sanzioni inflitte dal Tribunale federale a carico dei suddetti incolpati.

 

2)      Zanovello chiede al Collegio di Garanzia: in via preliminare, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare per violazione dell'art. 76 R.G. FIR; in via principale, di annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, di essere assolto dall'illecito ad egli ascritto.

 

3)      Amore e Lorigiola chiedono, in via pregiudiziale: la declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare di primo grado per intervenuta decorrenza dei previsti termini di durata e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento della decisione impugnata;  in via preliminare: la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità e comunque la nullità della dell'azione disciplinare del Procuratore Federale, nel procedimento disciplinare de quo, per intervenuta decorrenza dei termini dell'azione medesima e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento della decisione gravata: in via principale: il proscioglimento e la declaratoria di esenzione da ogni addebito disciplinare e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento del relativo capo della decisione gravata.

Si rammenta, altresì, che in data 10 gennaio, la medesima decisione è stata impugnata dalla Procura Generale del CONI che ha chiesto al Collegio l’estinzione del procedimento disciplinare per i medesimi incolpati causa decorso dei termini prescritti per la pronuncia di primo grado.

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