Presentati due ricorsi da Luca Sarsano contro AIA /FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due distinti ricorsi presentati dal sig. Luca Sarsano (Presidente della Sezione di Milano dell'Associazione Italiana Arbitri-FIGC), rispettivamente:

 

  • per l'annullamento della decisione emessa, con delibera n. 44 del 20 febbraio 2018 (comunicata il 10 marzo 2018), dalla Commissione di Disciplina d'Appello della Associazione Italiana Arbitri (A.I.A. – F.I.G.C.). La delibera, nel respingere il ricorso promosso dal medesimo sig. Sarsano contro la decisione di primo grado (delibera n. 19 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale - CDN), conferma la sanzione della sospensione per 5 mesi, dal 27 novembre 2017 al 26 aprile 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del Regolamento dell'AIA, in relazione alla violazione degli oneri di amministrazione e gestione della Sezione AIA di competenza, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.

 

  • per l'annullamento della decisione della delibera n. 44 del 20 febbraio 2018 (comunicata il 10 marzo 2018), assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A. – F.I.G.C.), che, nel respingere il ricorso promosso dallo stesso sig. Sarzano contro la decisione di primo grado (delibera n. 20 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale – CDN), ha confermato la sanzione della sospensione per 5 mesi, dal 27 aprile 2018 al 26 settembre 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1, 2, 3, lett. a), del Regolamento dell'AIA e dell'art. 6, comma 1, delle norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, per aver designato, di sua esclusiva iniziativa, il non previsto quarto ufficiale di gara sia nella  gara finale di "giovanissimi B provinciali", sia nella gara finale di "allievi B provinciali", giocate a Peschiera Borromeo il 29 aprile 2017, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) e lett. c), delle norme di Disciplina, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Il ricorrente, anche in questo ricorso, chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.