Seleziona la tua lingua

Image

La Viola di Reggio Calabria e altri ricorrono contro la FIP

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a.r.l., nonché da parte del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Raffaele Monastero, e dal socio proprietario di maggioranza, Giovanni Cesare Muscolino, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 22, di cui al C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018, notificato in pari data, che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado del Tribunale Federale n. 930 del 12 aprile 2018, ha irrogato, in capo “a Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G); al sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per un anno, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art. 61 R.G.)".

 

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via principale: di statuire, per le ragioni esposte, l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato; per l'effetto, previa integrale cassazione dello stesso, di disporre l'annullamento dei provvedimenti inibitori a carico dei tesserati reclamanti e la revoca della penalizzazione a carico della Viola. Consequenzialmente, ed in relazione a tale posizione, di intimare alla convenuta FIP la riammissione della reclamante Viola Reggio Calabria al Campionato di serie A2 per la stagione 2018/19;

- in subordine: di voler disporre il rinvio all'Organo di giustizia federale competente che vorrà, secondo l'invocato principio di diritto per come a dichiararsi ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio stesso, riformare, in favore di tutti i reclamanti e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il provvedimento gravato;

- in via ulteriormente gradata: sempre previo annullamento e/o riforma del provvedimento impugnato, quantomeno a carico della società Viola Reggio Calabria, di volere in ogni caso determinare e, per l'effetto, statuire il diritto della Viola alla partecipazione al Campionato di serie A2 per la stagione 2018/19.

Archivio Attività Istituzionali