Paolo Pomponi ricorre contro la FISE

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato da Paolo Pomponi contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e nei confronti della Procura Federale della FISE per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, resa in data 25 maggio 2018 e pubblicata in data 29 maggio 2018, con la quale, in riforma della decisione di primo grado endofederale (che aveva irrogato allo stesso Pomponi la sanzione della sospensione di sei mesi da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall’attività agonistica, oltre alla sanzione del pagamento dell’ammenda pari ad € 2.000,00, per aver tenuto un contegno non conforme all’obbligo di comportarsi con correttezza e lealtà anche nella fase di compravendita e gestione dei cavalli destinati o da destinarsi  a competizioni) è stata irrogata, in capo all’odierno ricorrente, la sanzione della sospensione per cinque mesi dall’attività agonistica.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

 

-          in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione e/o il difetto di competenza in favore del Giudice Ordinario e, più nello specifico, in favore del Collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 dello Statuto Federale FISE;

 

-          nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di giurisdizione e/ competenza, di accertare e dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare e, conseguentemente, di essere prosciolto da qualsivoglia addebito;

 

-          in ogni caso, di dichiarare l’esenzione della responsabilità a suo carico e, quindi, di essere prosciolto da qualsivoglia addebito perché i fatti contestati non costituiscono illeciti disciplinari e in ogni caso non sono ad esso imputabili;

 

-          in via subordinata, di applicare la sola sanzione della sospensione da ogni carica e da ogni incarico sociale o federale per un periodo non superiore a 30 giorni;

 

-          sempre in via subordinata e alternativa alla sanzione di cui sopra, di applicare la misura alternativa di cui all’art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE, consistente nell’impegno/obbligo del ricorrente, in virtù della sua qualifica di istruttore federale e di sportivo di alto livello tecnico, di impartire lezioni di equitazione e/o di tenere stage, presso il Centro Equestre Castel Porziano in Roma, ogni 15 giorni e per il periodo di cinque mesi (pari alla sanzione irrogata in secondo grado), detratto il periodo di sanzione già scontato al momento della emissione della decisione del Collegio di Garanzia, in favore dei tesserati meritevoli e indicati dalla FISE;

 

-          di condannare la FISE al pagamento delle spese, ivi compreso il rimborso del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI.