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La Prima Sezione respinge il ricorso dell'USD San Zaccaria contro FIGC e altri e quello di alcuni giudici di gara federali contro la FIDS

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) Ha respinto il ricorso presentato il 17 maggio 2018 dalla Unione Sportiva Dilettantistica San Zaccaria contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), il Dipartimento Calcio Femminile c/o la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), la LND, nonché contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pink Sport Time, per l'annullamento e/o la riforma del provvedimento del Dipartimento Calcio Femminile c/o LND, di cui al C.U. n. 91 del 15 maggio 2018, con il quale è stata disposta la disputa della gara di spareggio tra le Società penultime classificate nel campionato di Serie A femminile USD San Zaccaria - ASD Pink Sport Time per il giorno 19 maggio 2018; ha, altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di €2000, oltre accessori di legge, in favore della resistente ASD Pink sport Time;

 

2) Ha respinto il ricorso presentato congiuntamente, il 18 maggio 2018, da P. Aloise, R. Altieri, G. Arzuffi, L. Bianchi, D. Boccio, M. Cadei, G. Clemente, A. Dalla Costa, L. De Luca, N. Di Gioia, L. Donato, R. Furgiuele, G. Gargantini, G. Gennari, S. Genovese, G. Lepore, S. Liguori, D. Liotta, G. Lo Turco, F. Maio, G. Mancuso, E. Marandola, M. Napoli, V. Natale, A. Nicosia, C. Parente, D. Pedrini, M. Pepe, F. Perni, G. Petrosino, E. Repetto, L. Salinaro, C. Saveriano, S. G. Scaffidi, G. B. Scalia, C. Silvestrini, L. Sonnante, F. Spagnesi, D. Saventi e A. Vitolo contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con notifica anche alla Procura Federale FIDS, alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, nonché ai sigg. Luca Ricci e Fabrizio Allodi, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIDS, di cui al C.U. n. 5/2018 del 12-19 aprile 2018, che, nel confermare la decisione di primo grado (declaratoria di inammissibilità dell’appello dei ricorrenti - volto a chiedere l’esibizione e/o il deposito del contratto/accordo/convenzione stipulato tra la Federazione ed i giudici di livello "I" o comunque di ogni altra documentazione, di qualsiasi natura, afferente eventuali compensi a favore dei citati giudici o comunque relativa ai rapporti economici intercorrenti tra la Federazione ed i nuovi Giudici di Gara - e condanna alla spese, liquidate in € 1.000,00, in favore della FIDS), emessa dal Tribunale Federale FIDS, di cui al C.U. n. 4/2018 del 19 febbraio 2018, ha rigettato il reclamo degli odierni ricorrenti; ha, altresì, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di €4000, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIDS.

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