Roscini ricorre contro FCI per due decisioni della CFA FCI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi da parte del sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana:



1) ricorso presentato contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nonché contro la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sezione), pronunciata in data 1 giugno 2018 e con motivazioni pubblicate con C.U. n. 10/2018 del successivo 4 giugno, nel giudizio disciplinare n. 1/17 R.G. Procura Federale e n. 5/17 R.G. App., con la quale - a seguito di due annullamenti con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, disposti con decisioni n. 75/2017 del 12 ottobre 2017 e n. 14/2018 del 12 febbraio 2018 – è stata ridotta a 7 mesi la sanzione della inibizione, prima inflitta nella misura di 16 mesi, poi ridotta a 10 dalla Corte Federale d'Appello FCI con due pronunce, la prima di cui al C.U. n. 14/2017 e la seconda di cui al C.U. n. 17 del 21 novembre 2017, per la violazione degli artt. 1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, avendo posto "..in essere condotte tipiche della funzione del Presidente del C.R. Umbria", non ottemperando, in tal modo, "all'obbligo di astenersi dalle attività nell'ambito della F.C.I., durante il periodo di inibizione comminatogli, per la durata di mesi 3 (tre)...." in diverse circostanze ed eventi svoltisi sotto l'egida della FCI o comunque nell'espletare atti e funzioni tipiche della carica rivestita.

Il ricorrente sig. Roscini chiede al Collegio di Garanza dello Sport, ex art. 62 del Regolamento di Giustizia del CONI:

- in via principale: in accoglimento del presente ricorso, accertata la violazione del principio di diritto contenuto nella decisione n. 14/2018 del Collegio di Garanzia, anche con riferimento al parere n. 3/2018 della Sezione Consultiva del Collegio medesimo, in integrale riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FCI ivi impugnata, di annullare, senza rinvio, la sentenza de qua perché nulla per difetto di corretta composizione del Collegio giudicante, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 47 Reg. Giust. Federale F.C.I.



- in via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di annullare per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte Federale d'Appello della FCI, in diversa composizione, enunciando lo specifico principio di diritto per tutte le questioni oggetto di accoglimento.



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2) ricorso presentato contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e nei confronti della Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata in data 1 giugno 2018 – con motivazione depositata il successivo 4 giugno nel comunicato n. 11/2018 – nel giudizio disciplinare n. 9/17 R.G. e n. 6/17 R.G. App., con la quale – a seguito dell’annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI disposto con decisione n. 15/2018 del 12 febbraio 2018 – è stata ridotta a mesi 4 la sanzione della inibizione, originariamente irrogata, a carico dell’odierno ricorrente, nella misura di mesi 15 dalla Corte Federale di Appello con pronuncia n. 18 del 21 novembre 2017, per violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 49, comma 1, lett d), e 51, comma 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI ed annullata con rinvio.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, accertata la violazione del principio di diritto indicato nella pronuncia n. 15/18 del Collegio di Garanzia, in integrale riforma della decisione della decisione ivi impugnata, di annullare, senza rinvio, la sentenza de qua, perché nulla per difetto di corretta composizione del Collegio giudicante, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio alla data di celebrazione dell’udienza dinnanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport, per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 47 Reg. Giust. Federale FCI.

- in via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con rinvio, alla Corte Federale di Appello della FCI in diversa composizione, enunciando lo specifico principio di diritto per tutte le questioni oggetto di accoglimento.