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Decisioni a Sezioni Unite: improcedibile ricorso AIA /CONI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, al termine delle udienze tenutesi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2018, presentato, in data 8 maggio 2018, dalla Associazione Italiana Arbitri (AIA), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Marcello Nicchi, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l'annullamento della delibera di approvazione dei Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate adottata, il 9 aprile 2018, dal Consiglio Nazionale del CONI, limitatamente alla parte in cui ha modificato il capo 5.4 ("Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali") ed il capo 5.5 ("Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione degli organi direttivi diversi dal consiglio federale") dei previgenti Principi Fondamentali introducendo, quale condizione per l'esercizio delle facoltà ivi attribuite agli ufficiali di gara delle Federazioni Sportive Nazionali, il richiamo alle disposizioni dei regolamenti delle relative Federazioni Internazionali di appartenenza; nonché per l’annullamento di ogni atto prodromico, preliminare e presupposto alla predetta delibera; ha, altresì, condannato l’AIA al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore del CONI;


  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2018, presentato, in data 14 maggio 2018, dalla società Viola di Reggio Calabria s.s.d. a.r.l., nonché da parte del suo Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Raffaele Monastero, e dal socio proprietario di maggioranza, sig. Giovanni Cesare Muscolino, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIP n. 22, di cui al C.U. n. 1008 del 2 maggio 2018, notificato in pari data, che, nel confermare integralmente la decisione di primo grado del Tribunale Federale n. 930 del 12 aprile 2018, ha irrogato, in capo“a Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021 (artt. 1 e 59 R.G); al sig. Raffaele Monastero, Presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per un anno, fino al 9 aprile 2019 (artt. 2 e 44 R.G. con applicazione della recidiva ex art. 24,2 R.G. lett. a) e b); alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso (art. 61 R.G.)"; ha, altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 3.000, oltre accessori di legge, in favore della FIP;


  • HA DICIHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2018, presentato congiuntamente, in data 19 maggio 2018, dai signori Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), resa nel procedimento disciplinare n. 7/17 (R.G. C.S.A. 1/2018, sent. 2/2018), depositata il 19 aprile 2018 e comunicata nella medesima data, la quale, in parziale accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale FIB, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIB (decisione del 22/2/2018 nel procedimento n. 5/2017) irrogando la sanzione della squalifica di 19 mesi a carico del sig. Romolo Rizzoli e di 12 mesi a carico del sig. Andrea Rizzoli, ritenuti responsabili della violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 8 dello Statuto FIB, dell'art. 60, comma 2, lett. i), del RGD FIB e dell'art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIB in combinato disposto con l'art. 60, punto 2, lett. g); ha, altresì, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 3.000, oltre accessori di legge, in favore della FIB;


  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorso n. 39-2018, presentato, in data 29 maggio 2018, dalla Associazione Fight 1 contro la Giunta Nazionale del CONI e nei confronti della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS) e della Federazione Italiana Muay Thai (FIMT) per l’impugnazione della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 307 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato lo Statuto della FIKBMS, e del silenzio-inadempimento della istanza di annullamento della predetta deliberazione con contestuale richiesta di accesso agli atti e ai documenti, notificata in data 20 dicembre 2017. Spese compensate.

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