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Delegati LND, Lega Pro, AIC e AIA impugnano delibera Giunta CONI di proroga commissariamento FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dai delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori e della Associazione Italiana Arbitri contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice – Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile.

 

I ricorrenti chiedono:

-          in via cautelare, di sospendere il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo del Commissario Straordinario di provvedere senza indugio alla indizione delle elezioni, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile possibile;

-          in via principale, di accogliere il presente ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario di provvedere senza indugio alla indizione delle elezioni, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile possibile.

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