Respinti i ricorsi presentati da Carlo Roscini contro la FCI. Accolto quello di Paolo Pomponi contro la FISE

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) Ha accolto il ricorso presentato il 1° giugno 2018 da Paolo Pomponi contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e nei confronti della Procura Federale della FISE per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, resa in data 25 maggio 2018 e pubblicata in data 29 maggio 2018, con la quale, in riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, in capo all’odierno ricorrente, la sanzione della sospensione per cinque mesi dall’attività agonistica; per l’effetto ha annullato la decisione impugnata;

 

2) Ha respinto il ricorso presentato il 13 giugno 2018 da Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nonché contro la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sezione), pronunciata in data 1 giugno 2018 e con motivazioni pubblicate con C.U. n. 10/2018 del successivo 4 giugno, nel giudizio disciplinare n. 1/17 R.G. Procura Federale e n. 5/17 R.G. App., con la quale è stata ridotta a 7 mesi la sanzione della inibizione, a carico del ricorrente, per la violazione degli artt. 1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della FCI;

 

3) Ha respinto il ricorso presentato il 13 giugno 2018 da Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e nei confronti della Procura Federale della FCI avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, pronunciata in data 1 giugno 2018 - con motivazione depositata il successivo 4 giugno nel comunicato n. 11/2018 - nel giudizio disciplinare n. 9/17 R.G. e n. 6/17 R.G. App., con la quale è stata ridotta a mesi 4 la sanzione della inibizione irrogata, a carico del ricorrente, per violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 49, comma 1, lett d), e 51, commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI ed annullata con rinvio.