Due ricorsi di Benevento, Crotone, H. Verona contro la Lega Nazionale Serie B

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi, presentati dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B):

1) il primo, per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e a garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi; il tutto a pena di pesanti sanzioni sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti dai ricorrenti.

Le ricorrenti chiedono al Collegio, previa audizione delle parti, l’accoglimento del presente ricorso con declaratoria:

  • dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e a garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi; il tutto a pena di pesanti sanzioni sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi;
  • di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni;
  • nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti dai ricorrenti.
  • Il secondo, per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il cd. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB;

nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi relativi contenuti e corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro , allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB.

 

Le società ricorrenti chiedono, previa audizione delle parti, l’accoglimento del presente ricorso con declaratoria:

  • dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive (per un totale di tre annualità), il cd. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB;

 

Avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia:

  • di nullità/annullamento/inefficacia dell’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Capo I (Contributi), del Codice di Autoregolamentazione LNPB, degli atti indicati e delle relative deliberazioni, dell’applicazione in concreto delle stesse e dei relativi contenuti, che hanno introdotto dette previsioni;
  • nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e>/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti, quali (con elenco non esaustivo, quindi salvo altri): la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018 avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” ed i relativi allegati alla stessa;

In via istruttoria:

  • di ordinare alla LNP Serie B il deposito in giudizio delle registrazioni audio delle assemblee LNPB del 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014, 15 gennaio 2014.