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FIGC ricorre contro decisione propria Corte Federale che ha annullato delibera Commissario Straordinario su Divisione Calcio Femminile

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e nei confronti delle società ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, sul C.U. n. 5/CFA, e, con le motivazioni, in data 8 agosto 2018, sul C.U. n. 14/CFA, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, ha annullato la delibera del Commissario Straordinario FIGC, pubblicata sul C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, con cui si era stabilito di inquadrare, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nell'ambito della FIGC, delegando alla LND, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del campionato interregionale di calcio femminile.

 

La ricorrente FIGC chiede al Collegio di Garanzia, previo assenso di misure cautelari urgenti, ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva e collegiali, di sospendere l'esecutività della decisione impugnata;

nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di confermare l'efficacia della suddetta delibera del Commissario Straordinario FIGC n. 38/2018.

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