I dispositivi della Prima Sezione relativi a cinque udienze

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) Ha respinto il ricorso presentato il 18 luglio 2018 dall’A.D. Polisportiva Valverde nei confronti della S.S.D. Team Sport Segrate e della Federazione Italiana Hockey (FIH) per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva di Appello, n. 2 del 20 giugno 2018, con motivazioni pubblicate con separato provvedimento del 27 giugno 2018, prot. n. 1954, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della FIH del 7 giugno 2018, resa nel procedimento promosso dalla S.S.D. Team Sport Segrate e, conseguentemente, per l’annullamento delle sanzioni irrogate dallo stesso Giudice di primo grado endofederale e per l’omologazione del risultato della gara disputata il 3 giugno 2018 tra A.D. Polisportiva Valverde e Team Sport Segrate, “visti gli articoli 1, 78 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché le circolari n. 13, denominata “Ammende” e n. 23, entrambe della stagione agonistica 2017/2018”. Ha disposto, infine, la compensazione delle spese tra le Parti.

2) Ha respinto la domanda di ripetizione della gara e ha accolto il ricorso per quanto attiene alla richiesta di ammissione in sovrannumero al campionato, nei limiti di cui in motivazione,  fatto salvo l’esclusivo potere della FIGC e della LND di verificare l’effettivo possesso da parte della ricorrente di tutti i requisiti ulteriori richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Eccellenza del C.R. Toscana, in riferimento al ricorso presentato il 27 luglio 2018 dalla società Badesse Calcio S.D. contro il Comitato Regionale Toscana FIGC/LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Polisportiva Bucinese ASD per l’annullamento della classifica definitiva del Campionato di Eccellenza Girone B del Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U.-CR Toscana n. 74 del 29 giugno 2018, che ha posizionato la Badesse Calcio SD al 15° posto, e della nuova classifica definitiva del medesimo campionato di eccellenza, pubblicata sul C.U.-CR Toscana n. 1 del 2 luglio 2018, nella parte in cui, collocando la Sestese Calcio SSD ARL all’ultimo posto in classifica, ha posizionato la Badesse Calcio SD al 14° posto, disponendone la retrocessione attraverso un semplice scorrimento della classifica, senza disporre la nuova disputa della gara di play-out tra le società legittimate Badesse e Bucinese, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, ivi compresi i dinieghi espressi dal Presidente del C.R. Toscana, con provvedimenti del 10 e 13 luglio 2018, sull’istanza, avanzata dalla società Badesse in data 6 luglio 2018, di ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2018/2019 ovvero di disputa della gara di spareggio play-out tra Badesse e Bucinese. Ha disposto, infine, la compensazione delle spese tra le Parti.

3) Ha dichiarato cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del ricorso presentato il 3 agosto 2018, dalla U.S.C. Vazzola A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Comitato Regionale Veneto della FIGC-LND, nonché nei confronti della A.S.D. Union QDP per l'annullamento della delibera pubblicata sul C.U. C.R. Veneto n. 4 del 6 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente USD Vazzola viene riclassificata al 4° posto del campionato Allievi Regionali Girone D, in luogo del 3° posto indicato nella classifica finale del predetto campionato, e, conseguentemente, esclusa dalle società ammesse al campionato Regionale Allievi Elite, con ammissione a detto campionato della ASD Union QDP, riclassificata al 3° posto del campionato Allievi Regionali Girone D, in luogo del 4° posto indicato nella classifica del predetto campionato, nonché nella parte in cui la U.S.C. Vazzola A.S.D. viene ammessa al campionato Regionale Allievi in luogo del campionato Regionale Allievi Elite; del provvedimento assunto dal C.R. Veneto in data 23 luglio u.s., comunicato alla ricorrente, in pari data, via e-mail; della delibera pubblicata sul C.U. C.R. Veneto n. 11 del 26 luglio 2018, nella parte in cui il si indica il Vazzola tra le società ammesse al campionato Regionale Allievi, in luogo del campionato Regionale Allievi Elite, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R. Veneto n. 55 del 9 gennaio 2018, Punto 4, Lettera A, paragrafo 6, nella parte in cui sono stabiliti i criteri per la scelta delle migliori seconde e terze classificate del campionato Allievi Regionali 2017/2018.

 

4) Ha accolto il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, con riferimento al ricorso presentato il 7 agosto 2018 dalla A.S.D. Monteriggioni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Settore Giovanile Scolastico della FIGC, il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e nei confronti della Delegazione Provinciale del C.R.T. FIGC-LND avverso la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 73 del 21 giugno 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; il provvedimento assunto dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, in data 11 luglio 2018, comunicato a mezzo e-mail il successivo 30 luglio; la delibera pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 3 del 10 luglio 2018, nella parte in cui non si indica la ricorrente Monteriggioni tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali s.s. 2018/2019; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R.T.  n. 30 del 14 dicembre 2017 ed il C.U. n. 28 Settore Giovanile e Scolastico del 1 dicembre 2017, limitatamente al punto 1 dei criteri di preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2018/2019. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del resistente C.R. Toscana.

 

5) Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2018, presentato, in data 10 agosto 2018, dalla associazione dilettantistica C.S.D. Faro nei confronti della FIGC, della LND, del C.R. Emilia Romagna FIGC/LND e del curatore fallimentare della società Giovane Cattolica 1923 Srl per l’impugnazione del C.U. del C.R. Emilia Romagna/FIGC-LND n. 6 dell’8 agosto 2018, che ha inserito, con riserva, nonostante la dichiarazione di fallimento, la società Giovane Cattolica 1923 Srl tra i sodalizi partecipanti al girone B del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna ed ha contestualmente inserito l’odierna ricorrente nel Campionato di Promozione, Girone C. Ha disposto, infine, la compensazione delle spese tra le Parti.