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L'UC Albinoleffe ricorre contro FIGC e Atalanta Bergamasca Calcio

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società U.C. Albinoleffe s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e contro la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. avente ad oggetto l'impugnativa della delibera della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 052/CFA del 22 novembre 2018, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dall'odierna istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche -  di cui al C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 febbraio 2018, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe,  aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., l'importo complessivo di euro 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora.

 

L'originaria domanda della società Atalanta Bergamasca si inseriva nel contesto di  una serie di interventi di ammodernamento del locale stadio, in conformità a quanto previsto nel Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato tra il Comune di Bergamo e la medesima società Atalanta Bergamasca, che prevedeva interventi di rilievo pubblico ed interventi diversi,  con la previsione di successiva adesione della società Albinoleffe ove questa – retrocessa sul campo in virtù dei risultati agonistici della stagione 2014/2015 – fosse stata in seguito ripescata, per partecipare al campionato della serie Lega Pro, nella stagione agonistica 2015/2016.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

- acclarata preliminarmente la carenza di giurisdizione e/o competenza della Corte Federale FIGC e, prima ancora, del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - di annullare senza rinvio la decisione impugnata;

- in ogni caso ed in via principale, di annullare la decisione impugnata e, nel contempo, di rigettare i reclami proposti in prime cure dalla società Atalanta Bergamasca ed inopinatamente accolti, in quanto totalmente infondati, pretestuosi ed inconsistenti sia in fatto che in diritto;

- in estremo e denegato subordine, di ridurre congruamente e significativamente l'importo a carico della U.c. Albinoleffe, così come deliberato in prime cure e confermato dai giudici di appello.

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