Ricorso della Juventus FC per l’impugnazione del lodo TNAS 2011

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Juventus Football Club S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per l’impugnazione e la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (T.N.A.S.), nel procedimento R.G. n. 1930/2011 TNAS, tra la Juventus Football Club S.p.A., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., sottoscritto e depositato in data 15 novembre 2011, prot. n. 2621, con istanza di arbitrato presentata in data 10 agosto 2011, in cui il TNAS si era dichiarato incompetente a decidere in merito al provvedimento di revoca - assunto in data 26 luglio 2006 dal Commissario Straordinario FIGC Guido Rossi per motivi disciplinari - del titolo di Campione d'Italia alla Juventus per il Campionato di calcio di Serie A, s.s. 2005-2006, con corredata assegnazione alla società Internazionale di Milano.

 


La società Juventus chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare la nullità del lodo ivi impugnato, per i motivi esposti nel ricorso.



In via principale, chiede:

- di decidere la controversia e, per l’effetto, di accogliere l’istanza di arbitrato presentata dinanzi al Tnas in data 10 agosto 2011;

- di annullare, con effetto ex tunc, il provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C. in data 18 luglio 2011, di reiezione dell’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus in data 10 maggio 2011, dell’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C. , in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006;



- di annullare l’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006;



- di annullare l’assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006;



in subordine, previo annullamento del lodo impugnato, di rinviare la controversia alla cognizione del Tribunale Federale F.I.G.C., ex art. 43 bis Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., con l’enunciazione dei principi di diritto indicati nel presente ricorso;



in ulteriore subordine, in caso di ritenuta e dichiarata inammissibilità del presente ricorso, per effetto della res iudicata della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione in data 25 settembre 2018 (pubblicata in data 13 dicembre 2018), recante accertamento definitivo dell’esclusiva competenza degli organi della giustizia sportiva, di disporre la traslatio iudicii davanti al Tribunale Federale F.I.G.C. per la decisione di merito, quale giudice sportivo competente, assegnando un termine ad hoc.