I dispositivi Foggia Calcio/LNPB, Roberto Deiana/FIGH, Albinoleffe/FIGC-Atalanta Bergamasca Calcio e Asd Tortolì/Marco Puntoriere

Collegio di Garanzia

 La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal relativo Presidente, Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) Ha dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse, visto l'accordo raggiunto tra le parti, il ricorso presentato il 29 novembre 2018 dalla società Foggia Calcio S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 42/CFA, trasmesso alla stessa ricorrente il 30 ottobre 2018, nella parte in cui è stata parzialmente annullata la pronuncia resa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui al C.U. n. 5/TFN del 13 luglio 2018, e, per l'effetto, è stata dichiarata l'originaria inammissibilità del reclamo presentato dal Foggia contro la delibera del Consiglio Direttivo della Lega di Serie B del 7 marzo u.s., con la quale la Lega ha escluso la società dalla ripartizione della mutualità relativa alla s.s. 2017/2018; nonché per l'annullamento e/o la riforma di ogni altra decisione presupposta e/o comunque connessa, con particolare riferimento al C.U. n. 17/CFA del 10 agosto 2018;

 

2) Ha respinto il ricorso presentato il 7 dicembre 2018 da Roberto Deiana contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché contro il Procuratore Federale della FIGH, per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGH in data 22 ottobre 2018, comunicata via PEC in data 7 novembre 2018, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 1/2018 Misure Cautelari R.G. CAF, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal suddetto sig. Deiana avverso l’ordinanza del Tribunale Federale del 30 luglio 2018, che ha disposto nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11, commi 1 e 3, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 19, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, la misura cautelare della sospensione da ogni attività, funzione o carica federale; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE;

 

3) Ha respinto il ricorso presentato il 22 dicembre 2018 dalla società U.C. Albinoleffe s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. avente ad oggetto l'impugnativa della delibera della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 052/CFA del 22 novembre 2018, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - di cui al C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 febbraio 2018, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe,  aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., l'importo complessivo di euro 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 3000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE;

 

4) Ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha rinviato al Tribunale Federale FIGC - sezione vertenze economiche per il seguito di competenza il ricorso presentato il 15 gennaio 2019 dalla ASD Tortolì 1953, in persona del Presidente Giovanni Cualbu, contro Marco Puntoriere per l'impugnazione della decisione assunta dal Tribunale Federale FIGC - Sez. Vertenze Economiche - con dispositivo di cui al C.U. n. 5/TFN (2018/2019) e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 9/TFN del 17 dicembre 2018, che, nel respingere l'appello della ASD Tortolì, ha confermato la decisione della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND-FIGC) del 26 giugno 2018, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Marco Puntoriere, dell'importo di euro 3.500,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.