Quattro decisioni della Seconda Sezione

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zimatore, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2023, presentato, in data 13 marzo 2023, dalla S.D. Sforzacosta 2010 avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0067/CFA-2022-2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, con la quale è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità della sanzione inflitta, tra gli altri, alla suddetta ricorrente, con decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC-LND n. 4/2022-2023, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022, che aveva irrogato alla medesima società la sanzione dell'ammenda di € 300,00, e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Sforzacosta 2010, l'ammenda di € 850,00 e la penalizzazione di punti 11 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023; NULLA PER LE SPESE;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2023, presentato, in data 15 marzo 2023, dalla Valsanterno 2009 A.P.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC - LND, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso il provvedimento della Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, reso nel Comunicato Ufficiale FIGC - LND Delegazione di Bologna n. 64 dell'8 marzo 2023, con il quale è stato respinto, nel merito, il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna, resa sul C.U. FIGC - LND Bologna n. 60 del 22 febbraio 2023, relativamente alla sanzione, irrogata a carico del sig. Davide Bruni, della squalifica per dieci gare effettive, ai sensi dell'art. 28, comma 1, e dell’art. 9, comma 6, del CGS; HA, ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2023, presentato, in data 27 marzo 2023, dall’A.S.D. Zambra Calcio, dal sig. Federico Viviani, dal sig. Fabio Zaccagnini, quale esercente la potestà genitoriale del sig. Christian Zaccagnini, dal sig. Fabio Ribechini, quale esercente la potestà genitoriale del sig. Gabriele Ribechini, dai sigg. Silvia Giachetti e Roberto Bertolini, quali esercenti la potestà genitoriale del sig. Simone Bertolini, dal sig. Roberto Vitaggio, quale esercente la potestà genitoriale del sig. Alessandro Vitaggio, nonché dalla S.D. A.C. Turano Montignoso, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 0077 della CFA del 28 febbraio 2023, notificata in data 28 febbraio 2023, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, ha riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC - LND, pubblicata con il C.U. n. 51 del 19 gennaio 2023, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti dagli addebiti a loro rivolti, e, per l'effetto, ha irrogato la squalifica di anni 4 al sig. Federico Viviani, la squalifica di anni 4 al sig. Christian Zaccagnini, la squalifica di anni 4 al sig. Simone Bertolini, la squalifica di anni 4 al sig. Gabriele Ribechini, la squalifica di anni 1 al sig. Alessandro Vitaggio, la penalizzazione di punti 4, da scontarsi nel Campionato Regionale Giovanissimi Toscana Elite 2022/2023, alla società A.S.D. Zambra Calcio, nonché l'ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. A.C. Montignoso; HA, ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché contro la USOM Calcio ASD, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 52 del 2 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND della Delegazione Provinciale di Lodi, pubblicata sul C.U. n. 29 del 10 febbraio 2023, che aveva deliberato di non convalidare il risultato conseguito sul campo e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società; di comminare ad entrambe le Società l’ammenda di € 150,00 per responsabilità oggettiva in ordine alla rissa scoppiata fra i propri tesserati e, quindi, alla mancata conclusione regolare della gara; di comminare alla società USOM Calcio l’ulteriore ammenda di € 50,00 per responsabilità ex art. 6, secondo comma, CGS, con riferimento all’abbozzata aggressione all’arbitro; di comminare all’allenatore della società Usom Calcio, Raffaele Grico, la sanzione della squalifica per due giornate a seguito di scomposte e clamorose proteste nei confronti del Direttore di gara poste in atto sul terreno di gioco; nonché di comminare ai calciatori Carmelo D’Angeli e Vincenzo De Biasio la sanzione della squalifica per tre giornate avendo gli stessi, in aggiunta a scorrettezze di gioco, ingaggiato fra loro rabbioso alterco; HA, ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.