Decisioni della Seconda Sezione

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

RIUNITI I RICORSI PER CONNESSIONE OGGETTIVA:

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2023, presentato, in data 20 maggio 2023, dal sig. Thiago Polcaqui Grippi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0091/CFA-2022-2023 del 21 aprile 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC n. 115 del 27 gennaio 2023, la quale ha irrogato, a carico, tra gli altri, del sig. Thiago Polcaqui Grippi, la sanzione della squalifica per quattro anni;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2023, presentato, in data 22 maggio 2023, dal sig. Caio Junior Borges Fonseca contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC 0091/CFA-2022-2023 del 21 aprile 2023, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 115 del 27 gennaio 2023, che aveva irrogato, a carico, tra gli altri, del sig. Caio Junior Borges Fonseca, la sanzione della squalifica per quattro anni;

CON RIGUARDO AL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 42/2023, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISITENTE FIGC;

CON RIGUARDO AL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 43/2023, NULLA PER LE SPESE.

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RIUNITI I RICORSI PER CONNESSIONE OGGETTIVA:

  • Con riguardo al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2023 , presentato congiuntamente, in data 29 maggio 2023, dai Lorenzo Bassoli, Mattia Moschini, Alessandro Schiavone, Giorgio Destefanis, Alessandro Bosio, Enrico Romagnini, Cristian Tosco, Jacopo Campagna, Sebastian Giocas, Erik Requirez, Aldo De Vincenzo, Stefano Curto, Libertin Danny Meitre, Andrea Barbero, Enrica Razzetto, Enrico Margaria, Valerio Franceschi, Ossama Mouississa, Tommaso Carnà, Manuele Mazzetti, Edoardo Usai, Mirko Rampazzo, Alessio Gambardella, nonché dalla Polisportiva Carignano A.S.D., avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, di cui al C.U. n. 0094/CFA-2022-2023, pubblicata in data 2 maggio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo n. 113/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Interregionale in data 27 marzo 2023 e, per l’effetto, in riforma della decisione pronunciata, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 79 del 18 marzo 2023, sono state irrogate: la squalifica per anni 2, a carico, tra gli altri, dei giocatori sigg. Lorenzo Bassoli, Mattia Moschini, Alessandro Schiavone, Giorgio Destefanis, Alessandro Bosio, Enrico Romagnini, Cristian Tosco, Jacopo Campagna, Sebastian Giocas, Erik Requirez e Aldo De Vincenzo; la squalifica per mesi 8, nei confronti dei giocatori sigg. Stefano Curto, Libertin Danny Meitre, Andrea Barbero, Valerio Franceschi, Ossama Mouississa, Tommaso Carnà, Manuele Mazzetti, Edoardo Usai, Mirko Rampazzo e Alessio Gambardella; l'inibizione per mesi 8, nei confronti, tra gli altri, dei sigg. Enrica Razzetto, Enrico Margaria; nonché l'ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di 3 punti in classifica a carico della Polisportiva Carignano A.S.D, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, HA ACCOLTO IL RICORSO SENZA RINVIO, limitatamente alle posizioni dei sigg. Mattia Moschini, Alessandro Schiavone, Giorgio Destefanis, Alessandro Bosio, Enrico Romagnini, Jacopo Campagna, Sebastian Giocas, Erik Requirez, Stefano Curto, Libertin Danny Meite, Andrea Barbero, Enrica Razzetto, Enrico Margaria, Valerio Franceschi, Ossama Mouississa, Tommaso Carnà, Manuele Mazzetti, Edoardo Usai, Mirko Rampazzo ed Alessio Gambardella; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CFA DELLA FIGC E, CONSEGUENTEMENTE, TUTTE LE SANZIONI LORO IRROGATE.

LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN € 150,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNO DEI RICORRENTI.

HA RESPINTO il ricorso limitatamente alle posizioni dei sigg. Cristian Tosco, Aldo De Vincenzo, Lorenzo Bassoli e la Polisportiva Carignano A.S.D.; NULLA PER LE RELATIVE SPESE;

HA ACCOLTO SENZA RINVIO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2023, presentato, in data 31 maggio 2023, dal sig. Samuel Ciccone nei confronti dei sigg. Lorenzo Bassoli, Mattia Moschini,  Alessandro Schiavone, Giorgio Destefanis, Alessandro Bosio, Enrico Romagnini, Cristian Tosco, Jacopo Campagna, Sebastian Giocas, Erik Requirez, Aldo De Vincenzo, Stefano Curto, Libertin Danny Meitre, Andrea Barbero, Enrica Razzetto, Enrico Margaria, Valerio Franceschi, Ossama Mouississa, Tommaso Carnà, Manuele Mazzetti, Edoardo Usai, Mirko Rampazzo, Alessio Gambardella e della Polisportiva Carignano A.S.D., nonché della Procura Federale FIGC e della Corte Federale d'Appello FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, di cui al C.U. n. 0094/CFA-2022-2023, pubblicata in data 2 maggio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo numero 113/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Interregionale in data 27 marzo 2023 e, per l’effetto, in riforma della decisione pronunciata, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 79 del 18 marzo 2023 (che aveva inflitto, al suddetto ricorrente, la sanzione dell'ammonizione), è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del sig. Samuel Ciccone, la squalifica per anni 2; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE DELLA CFA DELLA FIGC E CONSEGUENTEMENTE, TUTTE LE SANZIONI IRROGATE AL RICORRENTE. LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEL RICORRENTE, SIG.CICCONE.

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  • HA RESPINTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2023, presentato, in data 2 giugno 2023, dalla società ACR Siena 1904 S.p.A. e dall'ing. Emiliano Montanari, in proprio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC, nonché contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello della FIGC e il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, per l'annullamento della decisione  della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0097/CFA-2022- 2023, Registro Procedimenti n. 0128/CFA/2022-2023, del 5 maggio 2023, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 159 del 17 aprile 2023 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), con la quale, in accoglimento del deferimento della Procura Federale n. 22946/671pf22-23/GC/blp del 27 marzo 2023, sono state disposte, a carico del sig. Emiliano Montanari, la sanzione dell’inibizione di mesi 3, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS FIGC, in relazione a quanto previsto dall'art. 85 NOIF, lett. C), Par. V), e, a carico della società ACR Siena 1904 S.p.A., la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi, nel corso della corrente stagione sportiva, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione dell'art. 6, comma 1, CGS FIGC vigente, nonché, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell'art. 33, comma 4, CGS FIGC.

HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.