Ricorso congiunto di Raffaele De Clemente e altri contro FIGC /LND /CR - FIGC Campania

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai sigg. Raffaele De Clemente, Antonio Di Giorgio, Luigi Fasano, Raffaella Orilia, Antonio Della Rocca, Vincenzo Lamberti, Giuseppe Carrotta, Pasquale Russo, Raffaele Apicella, Aurora Bisogno e Salvatore D'Antuono contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale della FIGC, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche alla ASD Bombonera, al sig. Luca Guadagnolo, al sig. Angelo Di Leone, in proprio e quale presidente all’epoca dei fatti della ASD Polisportiva Faicchio, all'ASD Madonnelle, alla sig.ra Addolorata Guaglione, alll'ASD S. Anastasia Calcio 1945, alla sig.ra Carlotta Curcio, all’ASD De Lucia ed al sig. Ciro Antonio De Lucia, avverso e per l'annullamento e/o riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 08/2022-2023, CFA Registro procedimenti n. 0157/CFA/2022-2023, pubblicata il 13 luglio 2023, notificata il 13 luglio 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Procuratore Federale interregionale del 9 giugno 2023 avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con il C.U. n. 44/TFT del 1° giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento del Procuratore interregionale Federale, è stata irrogata, a carico, tra gli altri, dei suddetti ricorrenti, la sanzione di 4 mesi di inibizione.

 

La vicenda trae origine dall'attività d’indagine del Procuratore Federale interregionale della FIGC, all'esito della quale, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 119 pfi 22-23/PM/mf del 7 aprile 2023, è stato spiccato il deferimento a carico dei suddetti ricorrenti, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore giovanile e scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

 

I ricorrenti, sigg. Raffaele De Clemente, Antonio Di Giorgio, Luigi Fasano, Raffaella Orilia, Antonio Della Rocca, Vincenzo Lamberti, Giuseppe Carrotta, Pasquale Russo, Raffaele Apicella, Aurora Bisogno e Salvatore D'Antuono, chiedono al Collegio di Garanzia, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione ed in riforma della sentenza impugnata, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:

 

- di annullare e/o modificare la decisione impugnata con qualsiasi statuizione;

- di dichiarare, preliminarmente, la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento e del procedimento. 

Nel merito:

- di annullare la sanzione dell’inibizione per 4 mesi irrogata a loro carico, cui dovrebbe conseguire l’annullamento della sanzione pecuniaria alle società per responsabilità diretta o, in subordine, la riduzione della sanzione dell’inibizione;

- in subordine, di proscioglierli - assolverli e, conseguentemente, di annullare le sospensioni loro comminate, cui dovrebbe conseguire l’annullamento della sanzione pecuniaria alle società per responsabilità diretta;

- in ulteriore subordine, di proscioglierli - assolverli e di non adottare alcuna sanzione nei loro confronti.

- in subordine il rinvio alla Corte Federale d'Appello della FIGC con il principio da seguire.