Ricorso della società Canosa Calcio contro FIGC/ LND / CR Puglia FIGC – LND e altri

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società ASD Canosa Calcio 1948 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Giovanni Patruno, Nicola Pellegrino e Giuseppe Cardone, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, pubblicata, completa di motivazioni, in data 31 agosto 2023, resa nell’ambito del procedimento disciplinare incardinato con deferimento n. 29172/366/pfi 22-23/PM/fb, a carico, tra gli altri, della ASD Canosa, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell’11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato, nei confronti della ricorrente “ASD Canosa ovvero comunque alla avente causa ASD Canosa Calcio 1948”, le sanzioni della “penalizzazione di punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato 2023-2024 e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)”.

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 1° giugno 2023, dalla Procura Federale Interregionale FIGC, a carico, tra gli altri, della ASD Canosa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

La ricorrente, ASD Canosa Calcio 1948, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via pregiudiziale: di annullare senza rinvio la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost, art. 6 CEDU, art. 2 CGS CONI, anche in combinato disposto con gli artt. 101 e 121 c.p.c., dall’art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa e violazione dei principi di effettiva sinteticità e chiarezza degli atti ed omessa rilevazione d’ufficio di tali violazioni, ovvero omessa rilevazione della sussistenza dell’eccezione di parte, e per l’effetto, ove occorra, di accertare e dichiarare l’inammissibilità del reclamo e/o la nullità del deferimento e conseguentemente l'estinzione del procedimento disciplinare; 

 

- in via principale: 1) di annullare senza rinvio la decisione impugnata per violazione dei principi contabili e/o fiscali delle ASD, ovvero per contraddittorietà della motivazione sul punto, ovvero per carenza di legittimazione attiva della Procura Federale Interregionale in ambito fiscale e/o contabile; 2) di annullare senza rinvio la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 31, comma 1, CGS FIGC, anche in combinato disposto con l’art. 6 CGS FIGC, per violazione dei principi di specialità e/o di materialità e/o di legalità ; 3) di annullare senza rinvio la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dello standard probatorio richiesto in ambito sportivo e/o per violazione dell’art. 16 CGS FIGC o comunque per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla sua responsabilità, nonché per violazione dell’art. 16 CGS FIGC per omessa valutazione e motivazione in ordine a fatti e/o circostanze ad essa favorevoli; 4) in ogni caso, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio sanciti dall’art. 2, co. 2, CGS CONI e art. 44, comma 1, CGS FIGC;

 

- con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare la decisione impugnata per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC, nonché per omessa e/o insufficiente motivazione circa la sua responsabilità ai sensi dell’art. 6 CGS e in violazione del principio di proporzionalità ed afflittività del trattamento sanzionatorio (ex artt. 3 e 27 Cost.) e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC, in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC e, per l’effetto, di decidere ai sensi dell’art. 62, c.1, CGS CONI, con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati nei suoi confronti, ovvero modificando, per quanto occorrer possa, la decisione impugnata in suo favore, con conseguente riduzione delle sanzioni comminate;

 

- in subordine, per uno qualsiasi dei motivi sopra esposti, di riformare in suo favore l’impugnata decisione, ai sensi dell’art. 62, c.2, CGS CONI, disponendo il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto cui la stessa dovrà conformarsi.