Ricorso presentato da Matteo Dionisi contro FIGC e Organi di Giustizia

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Matteo Dionisi (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di calciatore per la Società A.S.D. Cjarlins Muzane) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del Procuratore Federale presso la FIGC e del Procuratore Generale presso il CONI per l'annullamento/revoca in parte qua della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0044/CFA-2023-2024 del 9 ottobre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 3 ottobre 2023 (Registro procedimenti n. 0036/CFA/2022-2023), con la quale è stato rigetto il reclamo promosso, tra gli altri, dal suddetto ricorrente e, per l’effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0051/TFNSD-2023-2024 del 15 settembre 2023, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. Matteo Dionisi, la sanzione della squalifica per due mesi, a decorrere dall’inizio del campionato di competenza.

La vicenda trae origine dalla condotta tenuta dal sig. Matteo Dionisi nei confronti di un componente della squadra avversaria, in occasione della gara disputata in data 19 marzo 2023, valevole per il Campionato di Serie D, Girone C, tra Campodarsego e Cjarlins, terminata con il punteggio di 1 - 1, nonché dal successivo atto di deferimento n. 4129/872pf22-23GC/SA/ep dell'11 agosto 2023, spiccato dal Procuratore Federale, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 del CGS.

Il ricorrente, sig. Matteo Dionisi, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare/revocare in parte qua la decisione della CFA, Sezioni Unite, n. 0044/CFA-2023-2024 del 9 ottobre 2023, comunicata quanto a dispositivo il 3 ottobre 2023 (Registro procedimenti n.0036/CFA/2022-2023) e, per l’effetto, di annullare la sanzione della squalifica comminata nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 62.1 Codice di Giustizia CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.