ASD Sampaolese ricorre contro decisione CSA FIGC che ha annullato decisione I grado su partita Falconarese-Sampaolese - Prima Categoria Marche

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.S.D. Sampaolese Calcio nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Marche FIGC-LND e la A.S.D. Falconarese 1919 s.r.l. avverso e per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale – Comitato Regionale Marche FIGC LND - n. 19-2023/2024 del 4 dicembre 2023, depositata il 6 dicembre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 114, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC – LND - emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 10 novembre 2023, con la quale, in relazione al ricorso presentato dalla A.S.D. Sampaolese Calcio in riferimento alla gara Falconarese 1919 – Sampaolese Calcio disputata in data 21 ottobre 2023 e valevole per il campionato di Prima Categoria, Girone B, era stato stato deciso “di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0 – Sampaolese Calcio 3” - ripristinando, per l’effetto, il risultato maturato sul campo (Falconarese – Sampaolese 2-1).

La vicenda trae origine dall'asserita mancata consegna alla società A.S.D. Sampaolese Calcio, da parte del direttore di gara, dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria (A.S.D. Falconarese 1919 s.r.l.)

La ricorrente, A.S.D. Sampaolese Calcio, chiede al Collegio di Garanzia:

  • in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione ivi impugnata, pronunciata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale – Comitato Regionale Marche FIGC LND, e di confermare, conseguentemente e per l'effetto, in ogni sua parte, la pronuncia di primo grado, con ogni effetto di legge;
  • In via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione ivi impugnata, pronunciata dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale – Comitato Regionale Marche FIGC LND, e di disporre la ripetizione della gara A.S.D. Falconarese 1919/A.S.D. Sampaolese Calcio del 21 ottobre 2023,  valevole per il campionato di Prima Categoria Marche, Girone B, terminata con il punteggio di 2-1 in favore del ASD Falconarese 1919, per irregolarità della stessa conseguente a errore tecnico ammesso dall'arbitro, con ogni consequenziale pronuncia di legge, ivi compreso l’eventuale rinvio alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche.