Ricorso di Salvatore Caiata contro Lega Pro, FIGC con notifica alle altre società

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Salvatore Caiata contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche nei confronti di U.C. Albinoleffe S.r.l., F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., Juventus Next Gen, L.R. Vicenza S.p.A., Novara F.C. S.p.A., Calcio Padova S.p.A., U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., Pro Sesto 1913 S.r.l., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., A.C. Renate S.r.l., A.C. Trento 1921 S.r.l., U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., Virtus Verona S.r.l., U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., U.S. Ancona S.r.l., Carrarese Calcio 1908 S.r.l., Cesena F.C. S.r.l., Fermana F.C. S.r.l., U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l., A.S. Gubbio 1910 S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Olbia Calcio 1905 S.r.l., U.S. Città di Pontedera S.r.l., U.S. Recanatese S.r.l., Rimini F.C. S.r.l., Torres S.r.l., Virtus Entella S.r.l., Vis Pesaro dal 1898 S.r.l., A.C.R. Messina S.r.l., S.S. Audace Cerignola a r.l., U.S. Avellino 1912 S.r.l., F.C. Crotone S.r.l., Calcio Foggia 1920 S.r.l., S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., Latina Calcio 1932 S.r.l., S.S. Monopoli 1966 a r.l., Monterosi Tuscia F.C. S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.A., AZ Picerno S.r.l., Potenza Calcio a r.l., Taranto F.C. 1927 S.r.l., S.S. Turris Calcio S.r.l., Virtus Francavilla Calcio S.r.l., Benevento Calcio S.r.l., S.S. Brindisi F.C. S.r.l., Catania F.C. S.r.l., A.S. Giana Erminio S.r.l., F.C. Legnago Salus S.r.l., F.C. Lumezzane a r.l., A.C. Perugia Calcio S.r.l., Pineto Calcio S.r.l., U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., SPAL S.r.l., Sorrento Calcio 1945 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Mantova 1911 S.r.l., Brescia Calcio S.p.A., per l'integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare, del Comunicato Ufficiale contenente il dispositivo emesso dalla Corte Federale d'Appello presso la FIGC n. 54 del 1° dicembre 2023, pubblicato in pari data e contenente il dispositivo della decisione, nonché della motivazione contenuta nella decisione n. 0061/CFA 2023-2024, Registro Procedimenti n. 0055/CFA/2023-2024, dell'11 dicembre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente; nonché della decisione n. 0079/TFNSD-2023-2024, Registro Procedimenti n. 0026/TFNSD/2023-2024, emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in data 26 ottobre 2023 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito il ricorso del dott. Salvatore Caiata; nonché del "Riscontro alla nota del 30 giugno 2023" avente ad oggetto "integrazione componente del Consiglio Federale della FIGC", distinto al prot. n. 256/SS 2023-2024 a firma del Segretario Generale FIGC, del "Riscontro alla nota del 6 luglio 2023" avente ad oggetto "nomina Consigliere Federale" prot. n. 700/23 del 6 luglio 2023, nonché di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui la delibera del Consiglio Federale relativa alla riunione avvenuta in data 30 maggio 2023, e di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto.

 

La vicenda trae origine dalla decadenza, a far data dal 1° luglio 2023, del Consigliere FIGC in quota Lega Pro, dott. Giuseppe Pasini, Presidente della Feralpisalò, in seguito alla promozione al Campionato cadetto del suddetto sodalizio.

Il ricorrente, dott. Salvatore Caiata, chiede al Collegio di Garanzia:

- di accogliere il presente ricorso e, quindi, di riformare le decisioni adottate dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, e dalla Corte Federale d’Appello della FIGC e tutti gli atti preliminari, conseguenziali, annessi e connessi di cui sopra, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, di riconoscere la sua sostituzione in luogo del Consigliere decaduto Pasini alla carica elettiva di componente del Consiglio Federale FIGC in quota per la Lega Pro quale primo dei non eletti alle elezioni tenutesi il 22 febbraio 2021;

 

- in via cautelare, di disporre la riduzione dei termini ex art. 60, comma 5, Codice di Giustizia CONI con fissazione dell’udienza di discussione a breve per arrivare ad una definizione del presente procedimento antecedente alla data già fissata del 21 febbraio 2024 di celebrazione dell’Assemblea elettiva di Lega Pro per la nomina del Consigliere Federale in quota Lega Pro;

 

- in subordine, di sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 57, comma 2, lettera d), Codice di Giustizia CONI, i provvedimenti impugnati e/o per assumere ogni altra misura cautelare ritenuta idonea e per l’effetto sospendere l’assemblea elettiva convocata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per il 21 febbraio 2024.