L'ASD Barletta Calcio a 5 ricorre contro FIGC, LND Calcio a 5 e Pol. Dilettantistica Sammichele

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della ASD Barletta Calcio a 5 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Calcio a 5 e la Polisportiva Dilettantistica Sammichele, avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello - III Sez. - FIGC, pubblicata, in data 18 gennaio 2017, con il C.U. n. 065/CSA, con la quale, in riforma della decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della FIGC (che non aveva omologato il risultato maturato sul campo tra Barletta e Sammichele, attribuendo al Barletta Calcio a Cinque la vittoria a tavolino per 6-0), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo, con il punteggio di 2-1 in favore della società Polisportiva Sammichele, per avere il Giudice sportivo, a detta della CSA, esteso il potere di indagine a situazioni non dedotte in reclamo.

 

Il Barletta aveva presentato reclamo in primo grado dinanzi al giudice sportivo per l'asserita violazione, da parte della società Polisportiva Sammichele, delle disposizioni, di cui al C.U. n. 1 della Divisione Calcio a Cinque 2016/2017 del 5.7.2016, riguardanti il limite di partecipazione dei calciatori ad una gara di Serie A2, che prevede l'impiego di almeno 6 calciatori, di cui uno nato successivamente al 31 dicembre 1994, che siano stati tesserati presso la FIGC prima del compimento del 18° anno di età.

 

L'ASD Barletta C5 chiede al Collegio di Garanzia, per i motivi espressi nel presente ricorso ed in accoglimento degli stessi:

-          di annullare, previa sospensione in via cautelare, la decisione impugnata e, per l'effetto, di confermare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della Pol. Sammichele, con la perdita della gara (disputatasi il 1° novembre 2016) con il punteggio di 0-6 in favore della ricorrente Barletta;

-          in subordine, di annullare la predetta decisione e di rinviare il giudizio alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi".