Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi un ricorso presentato dalla sig.ra Paola Serpi (Vice Presidente della Mens Sana Basket S.p.a. dal 20 giugno 2008 al 29 dicembre 2012 e consulente fiscale deputata per la redazione dei bilanci per la medesima società) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), oltre che contro i sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Cesare Lazzaroni, Luca Anselmi e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l.,I, per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP (n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017), con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, alla ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per l'asserita violazione dell'art. 59, commi 1, lett. b) e 3, nonché dell'art. 16 del Regolamento di Giustizia FIP.
La ricorrente - sig. ra Serpi - chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, di annullare la decisione impugnata per decorrenza dei termini processuali, quindi di essere prosciolta;
- in subordine, di disporre la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, conseguentemente, del procedimento disciplinare (e dunque del presente giudizio) fino all'esito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Siena;
- nel merito, in riforma della decisione impugnata, di dichiarare l'inapplicabilità e/o inefficacia dell'art. 59, commi 1, lett. b) e 3, del regolamento di Giustizia FIP, con conseguente pronuncia d'improcedibilità e proscioglimento in favore della ricorrente;
- accertata, comunque, l'insussistenza degli illeciti sportivi ad essa contestati , ai sensi dell'art. 59 commi 1, lett. b) e 3, del Regolamento di Giustizia FIP, di essere prosciolta dall'imputazione contestata;
- di dichiarare, in ogni caso, che nessuna sanzione è applicabile a qualsiasi titolo nei suoi confronti;
- in subordine, di derubricare l'illecito ( da frode sportiva) a mera violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, ex art. 2 del Regolamento di Giustizia FIP, con ogni conseguenza anche in ordine alla prescrizione della fattispecie medesima.
La medesima decisione della Corte Federale FIP (n. 21/2017) è già stata impugnata, mediante due autonomi ricorsi e per la parte di loro interesse, dai signori Finetti (avverso sanzione inibizione per anni tre; ricorso del 23 gennaio 2017) e Minucci (avverso sanzione radiazione; ricorso del 26 gennaio 2017).