Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luigi Repace contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e con notifica effettuata anche alla Procura Federale FIGC, nonché al sig. Valerio Branda, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello c/o FIGC, Sezioni Unite, adottata nella riunione del 7/6/2017 e pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. FIGC n. 020/CFA dell' 1/8/2017 (s.s. 2017/2018), con la quale la Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente medesimo avverso la decisione del Tribunale Federale c/o FIGC, Sezione Disciplinare, pubblicata con C.U. FIGC n. 80/TFN del 3/5/2017 (che aveva inflitto al ricorrente la sanzione dell’inibizione di 18 mesi e dell’ammenda di euro 3.000,00), ha ridotto a 15 mesi la sanzione dell’inibizione, confermando nel resto la decisione del Tribunale Federale Nazionale.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- di dichiarare il difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia sportiva della FIGC a conoscere delle contestazioni mosse nei confronti dello stesso ricorrente nell’atto di deferimento;
- di dichiarare la nullità della decisione impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale Federale Nazionale;
- in subordine, di dichiarare l’annullamento della decisione impugnata.