Quarta Sezione: le determinazioni odierne

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

- HA RESPINTO il ricorso presentato dal sig. Uberto Lupinetti, contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE (in funzione di Corte Sportiva d'Appello) n. 2/2017 del 12 luglio 2017, pubblicata il giorno successivo, con la quale, in parziale riforma del giudizio di primo grado endofederale dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico sociale e/o federale per quattro mesi (in luogo di mesi sei, in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 6, lett. e), del R.G. FISE; ha, altresì, condannato il ricorrente a rifondere alla FISE le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000.

 

- HA RESPINTO il ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, contro il sig. Josè Luis Castezana Correa e nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 26 luglio 2017, resa nel procedimento P.A. 35/2017, promosso a carico dei sigg. Filomena Palomba e Josè Luis Castezana Correa, con la quale la Corte, in riforma della decisione assunta dal Giudice di primo grado endofederale (che aveva assolto il sig. Correa, incolpato dalla Procura Federale FISE di aver certificato il possesso di un brevetto B agonistico nella consapevolezza di non aver conseguito alcuna formazione per le Discipline Olimpiche), ha irrogato, nei confronti dello stesso sig. Correa, la sanzione della sospensione per 3 mesi dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dell'autorizzazione a montare o di altre forme di tesseramento federale, sulla base della motivazione secondo la quale il ricorrente “non ha più coltivato l'interesse alla equitazione, né risulta aver rinnovato il tesseramento”.