L'A.C. Crevalcore ricorre contro FIGC-C.R. Emilia Romagna FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha appena ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Crevalcore ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e la ASD Guastalla per l’impugnazione del C.U. C.R. Emilia Romagna FIGC-LND n. 23 del 13 dicembre 2017 con il quale la Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il suddetto C.R. FIGC-LND ha rigettato il reclamo interposto dall’A.C. Crevalcore ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna, di cui al C.U. n. 21 de 29 novembre 2017 (che aveva irrogato, in capo al sodalizio ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver schierato nella gara Crevalcore – Guastalla del 12 novembre 2017 un calciatore con a carico un residuo di squalifica).

 

L’A.C. Crevalcore chiede al Collegio di Garanzia:

 

-          in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. FIGC-LND Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 23 del 13 dicembre 2017, rinviando il procedimento alla Corte Sportiva d’Appello per il nuovo esame del merito, con indicazione dei corretti principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;

 

-          in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l’effetto, di annullare/revocare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore del Guastalla, ripristinando il risultato di 2 a 1 per la ricorrente, conseguito sul campo in occasione della partita del 12 novembre 2017.