Rimesso alle Sezioni Unite il ricorso della Procura Generale contro la FID e altri. Respinto il ricorso dell’Associazione Amatori Parma Rugby Club A.S.D. contro FIR e altri

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

-          Ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato il 7 novembre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID nonché di Giorgio Nanì La Terra per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti dell'incolpato, Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID, datata 25 luglio 2017, prot. n. 1396 del 26 luglio 2017, che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente, sig. La Terra,  per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, per aver egli "stesso proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati";

 

-          Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2017, presentato il 18 dicembre 2017, dall’Associazione Amatori Parma Rugby Club A.S.D. contro la Federazione Italiana Rugby (F.I.R) e l’associazione Granducato Rugby A.S.D. avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIR n. 4 del 30 ottobre - 4 dicembre 2017, pubblicata il 5 dicembre u.s., che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società Granducato Rugby, ha riformato in parte qua la decisione di primo grado endofederale del Giudice Sportivo Territoriale - C.R. Emilia Romagna del 18 ottobre 2017 (che aveva sanzionato la stessa Granducato Rugby con la perdita della gara del Campionato di “Elite Under 18”, tra Amatori Parma e Granducato, disputatasi in data 15 ottobre 2017, con il punteggio di 20-0 in favore della Amatori, la multa di € 250,00, nonché con la penalizzazione di 4 punti in classifica, per aver schierato nella gara contro la Amatori Parma il giocatore Vincenzo Fabbrica, non tesserato per la Granducato al momento della gara, ai sensi dell’art. 16 R.A.S. e 29/E R.d.G. FIR), irrogando, in capo alla società Granducato, la sanzione della squalifica del campo in luogo della penalizzazione di 4 punti in classifica, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, e 29/1, lett. e), R.G. FIR e confermando, quanto alle altre sanzioni, la decisione impugnata.

 

Ha, altresì, condannato il sodalizio ricorrente a rifondere le spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 500,00 in favore della FIR ed euro 500,00 in favore della società Granducato Rugby.