FIR n. 1 SS. 2018/2019 "Dichiarazioni lesive e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità"

Titolo

Dichiarazioni lesive e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione Corte Federale d’Appello FIR (Decisione n. 1 SS. 2018/2019 del 19.2.2019, depositata il 27.2.2019).

Massima

L’art. 20 del Regolamento di Giustizia della F.I.R., al cui comma 1 è prevista la regola generale del rispetto, da parte dei tesserati, dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva o comunque federale, è applicabile a tutti quei comportamenti contrari a tali principi che non siano già espressamente regolati da previsioni specifiche.

Keywords

Dichiarazioni lesive; principi di lealtà, correttezza, probità.

Commento

Nel caso in esame, il Procuratore Federale della FIR impugnava la decisione n. 3 – SS. 2018/2019 resa dal Tribunale Federale, al fine di ottenere una riforma della stessa e conseguentemente sanzionare il tesserato G.O. per violazione degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia. Il Giudice di prime cure aveva infatti, assolto il G.O. dall’accusa di dichiarazioni lesive nei confronti di altro tesserato, ritenendo non sussistenti i profili di responsabilità al medesimo ascritti.

La Procura fondava l’impugnazione su diversi motivi, fra cui la circostanza che il Tribunale non avesse motivato circa il mancato raggiungimento della piena prova dei fatti, nonostante vi fossero dichiarazioni di testimoni che confermavano la versione del denunciante.

Di contro la difesa del G.O., premettendo che tutte le previsioni del codice di rito dovessero applicarsi al processo disciplinare sportivo, deduceva l’inammissibilità dell’appello sostenendo che il reclamo della Procura non fosse sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

La Corte Federale d’Appello adita si è pronunciata sull’impugnazione della Procura, ritenendola parzialmente fondata.

In relazione alla questione preliminare sollevata dalla difesa dell’incolpato, la Corte, citando l’art. 40, co. 6 del R.G. in cui si prevede che “Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, ha chiarito che al procedimento disciplinare sportivo non devono applicarsi tutte le regole del codice di procedura civile; le stesse infatti si applicano solo quando la normativa disciplinare sportiva appare carente. Pertanto, non è corretto, secondo il Giudice di secondo grado, affermare che le previsioni del codice di rito debbano applicarsi tout court; in ogni caso, a parere della Corte, il reclamo della Procura appare sufficientemente motivato.

Da ultimo, è bene soffermarsi sulla circostanza che la Corte, seppur riconoscendo la condotta colpevole del tesserato, non ha condiviso in toto il capo di incolpazione così formulato dalla Procura Federale, ritenendo che il fatto fosse qualificabile meramente nell’ambito di previsione dell’art. 21 R.G. che, al comma 1, vieta “ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione  e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell’ordinamento federale”, escludendo l’applicazione dell’art. 20 R.G. Infatti, sostiene la Corte, quest’ultima norma, che rappresenta una clausola generale che impone il rispetto dei “principi di lealtà, correttezza e probità”, è applicabile per tutti i comportamenti contrari a tali principi che non siano già espressamente regolati da previsioni specifiche. L’applicazione di entrambe le suddette norme, le quali tutelano di fatto principi omogeni, comporterebbe una forzata duplicazione di responsabilità per il medesimo evento.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

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