ANTIDOPING: Il TNA squalifica per 2 anni Guido Filippo Beretta e Nicola Guerrini, 3 mesi a Domenico Beltrame. I deferimenti della Procura

Antidoping_big_05.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Guido Filippo Beretta, ha acquisito preliminarmente, sebbene tardivamente prodotti, due documenti esibiti in udienza dalla difesa. Ha rigettato ogni altra istanza istruttoria essendo il procedimento sufficientemente istruito ed essendo irrilevanti i mezzi istruttori proposti. Visti gli artt. 2.3 e 10.3.1 del Codice Wada, ha dichiarato Guido Filippo Beretta responsabile dell’addebito disciplinare iscrittogli e gli ha inflitto 2 anni di squalifica, con decorrenza dal 20/09/2011 e scadenza al 19/09/2013. Ha condannato inoltre il Beretta, al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 600,00 oltre eventuali ulteriori spese all’esito del procedimento. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IRB, alla FIR e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA, altresì, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Domenico Beltrame, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice Wada, ha dichiarato l’atleta medesimo responsabile dell’addebito disciplinare ascrittogli e gli ha inflitto 3 mesi di squalifica, con decorrenza dal 27/06/2011 e scadenza al 26/09/2011. Ha condannato inoltre Domenico Beltrame al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 600,00 oltre eventuali spese all’esito del procedimento. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla I.W.B.F. Europe, alla F.I.P.I.C., al C.I.P. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti. 

Il TNA infine, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Nicola Guerrini, visti gli art. 2.1e 10.2 del Codice Wada, ha dichiarato l’atleta responsabile dell’illecito disciplinare ascrittogli e gli ha inflitto 2 anni di squalifica, con decorrenza dal 28/07/2011 e scadenza al 27/07/2013. Ha condannato inoltre Nicola Guerrini al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 600,00 oltre eventuali ulteriori spese all’esito del procedimento. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’A.S.I. e alla F.I.B.B.N.

L’Ufficio di Procura Antidoping ha invece disposto i seguenti provvedimenti:

Deferimento dell’atleta Stefano Rossi (tesserato UDACE-CSAIN) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Benzoilecgonina (Metabolita della Cocaina), 19-Noretiocolanone, 19-Norandrosterone di origine non endogena e T/E>4 con GC IRMS che ha dimostrato la presenza di Testosterone e suoi metaboliti di origine non endogena, in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara “2° Edizione de La Pinarello Cycling Marathon -15° Edizione Gran Fondo Pinarello e della marca trevigiana”, disputata a Treviso il 17 luglio 2011, con richiesta di 4 anni di squalifica.

Deferimento dell’atleta Maria Giulia Ventriglia (tesserata FIPCF) al competente Organismo giudicante federale della FIPCF per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Furosemide, in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara “Criterium Nazionale di Sviluppo Muscolare”, disputata a Policoro il 18 giugno 2011, con richiesta di 2 anni di squalifica.

Deferimento dell’atleta Giacomo Carofiglio (tesserato FIPCF) al competente Organismo giudicante federale della FIPCF per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Metaboliti di Idrossi-stanozololo, Canrenone, Metabolita Mesterolone, T/E>4 con GC IRMS che ha dimostrato la presenza di Testosterone e suoi metaboliti di origine non endogena, 19-Norandrosterone di origine non endogena, 19-Noretiocolanone, in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara “Criterium Nazionale di Sviluppo Muscolare”, disputata a Policoro il 18 giugno 2011, con richiesta di 4 anni di squalifica.

Deferimento dell’atleta Roberto Vita (tesserato FIPCF) al competente Organismo giudicante federale della FIPCF per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.3. del Codice WADA in relazione alla mancata sottoposizione al controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000, al termine della gara “Criterium Nazionale di Sviluppo Muscolare”, disputata a Policoro il 18 giugno 2011, con richiesta di 2 anni di squalifica.

Deferimento dell’atleta Enrico Catalano (tesserato FIN) al competente Organismo giudicante federale della FIN per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000, al termine della gara “Campionati Regionali di categoria estivi”, disputata a Milano il 10 luglio 2011, con richiesta di 3 mesi di squalifica.

Deferimento dell’atleta Angeloantonio Cavasso (tesserato FCI) al competente Organismo giudicante federale della FCI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Idroclorotiazide e Clorotiazide, in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000, al termine della gara “1° gara Cicloturistica Mondo in sella – tra Natura e Arte”, disputata a Curti il 10 luglio 2011 con richiesta di 2 mesi di squalifica.

Deferimento dell’atleta Andrea Andrione (tesserato FCI) al competente Organismo giudicante federale della FCI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Idroclorotiazide e Clorotiazide in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000, al termine della gara “4° Trofeo Memorial Raffaella Ballario”, disputata ad Asti il 24 luglio 2011, con richiesta di 2 mesi di squalifica.

Roma, 20 settembre 2011